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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

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3Il veterinario cantonale stabilisce il modo in cui gli animali devono essere trasportati dallʼufficio doganale al luogo di quarantena e il decorso della quarantena. Quando sono decorsi i termini previsti e le analisi degli animali hanno dato un esito soddisfacente, egli decide la fine della quarantena.

4LʼUSAV emana direttive tecniche relative allo svolgimento delle quarantene.

Art. 86 Sorveglianza veterinaria ufficiale

Se non è prescritta la quarantena, il veterinario cantonale può disporre una sorveglianza veterinaria ufficiale.

Art. 87 Controlli e misure

1Il veterinario cantonale è responsabile dello svolgimento dei controlli in caso di quarantena e di sorveglianza veterinaria ufficiale.

2Su richiesta del veterinario cantonale, lʼUSAV decide in merito al seguito della procedura qualora le condizioni e gli oneri della decisione di quarantena non vengano adempiuti.

Capitolo 7: Organizzazione esecutiva

Sezione 1: Servizio veterinario di confine

Art. 88 Gestione

1LʼUSAV gestisce il servizio veterinario di confine.

2Il servizio veterinario di confine effettua i controlli prescritti ai posti dʼispezione frontalieri riconosciuti e ordina le rispettive misure.

3LʼUSAV stabilisce gli orari di apertura del servizio veterinario di confine.

Art. 89 Composizione

Il servizio veterinario di confine si compone di:

a. una centrale;

b. dirigenti dei posti dʼispezione frontalieri;

c. veterinari di confine; e

d. assistenti specializzati ufficiali.

Art. 90 Dirigenti dei posti dʼispezione frontalieri

1I dirigenti dei posti dʼispezione frontalieri sono responsabili dellʼattività e dei controlli nei posti dʼispezione frontalieri.

2Essi provvedono affinché ai controlli sia presente un numero sufficiente di veterinari di confine e di assistenti specializzati ufficiali.