Progetto

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

a. durante lʼimmagazzinamento sono stati rispettati i requisiti imposti dalla legislazione sulle derrate alimentari;

b. non si è verificato in alcun momento il pericolo di una contaminazione incrociata;

c. la partita non è stata manipolata in alcun modo.

2Qualora i prodotti animali siano conservati in contenitori sigillati e la sigillatura sia intatta, la conferma di cui al capoverso 1 lettera c non è necessaria.

3I prodotti animali reimportati possono essere ritrasportati solo nellʼazienda di provenienza indicata sul permesso dʼesportazione.

Art. 11 Campioni commerciali e campioni da analizzare

1Per lʼimportazione di prodotti animali che non soddisfano le condizioni dʼimportazione armonizzate, lʼUSAV può rilasciare un permesso qualora sia previsto lʼutilizzo di prodotti animali per:

a. campioni commerciali destinati a esposizioni; oppure

b. campioni per studi particolari o analisi.

2I prodotti animali di questo genere possono essere utilizzati soltanto allo scopo stabilito nel permesso. È vietato il loro utilizzo per lʼalimentazione umana.

3Una volta soddisfatto lo scopo di utilizzo, i prodotti animali devono essere riesportati nel loro Stato di provenienza oppure eliminati conformemente alle disposizioni dellʼordinanza del 25 maggio 201116 concernente lʼeliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

Art. 12 Importazione nel traffico turistico per il consumo privato

1Il DFI stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per lʼimportazione nel traffico turistico di prodotti animali destinati al consumo privato.

2LʼUSAV provvede a informare i viaggiatori.

Art. 13 Partite trasportate per posta e per corriere destinate a privati

Per le derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale, spedite tramite servizi di posta o di corriere dagli Stati terzi a privati domiciliati nel territorio dʼimportazione, si applicano per analogia le disposizioni relative allʼimportazione nel traffico turistico per il consumo privato.

16 RS 916.441.22