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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine
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Sezione 5: Trasporto
Art. 21 Igiene
1Tutti i mezzi di trasporto, gli impianti, i dispositivi e le apparecchiature utilizzati per il trasporto internazionale di animali e prodotti animali devono essere mantenuti puliti e, se necessario, disinfettati.
2La paglia e altri prodotti agricoli simili che sono serviti da materiale dʼimballaggio nonché strame e fieno provenienti da mezzi di trasporto degli animali e aeromobili devono essere eliminati immediatamente e in maniera innocua dopo il trasporto.
Art. 22 Temperature
1Per tutta la durata del trasporto di prodotti animali devono essere rispettati i livelli di temperatura indicati nel certificato sanitario.
2Le partite per cui il certificato sanitario prevede un trasporto a livello di temperatura "temperatura ambiente" possono anche essere trasportate refrigerate.
Sezione 6: Controllo, custodia doganale, deposito doganale e deposito franco doganale
Art. 23 Presentazione al controllo veterinario di confine
1La persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione deve presentare al servizio veterinario di confine gli animali e i prodotti animali soggetti a un controllo veterinario di confine in Svizzera, affinché effettui il controllo secondo le istruzioni dello stesso.
2Essa deve, immediatamente dopo lʼatterraggio dellʼaeromobile:
a. trasferire gli animali e i prodotti animali negli appositi locali del posto dʼispezione frontaliero;
b. consegnare al servizio veterinario di confine i necessari documenti di accompagnamento.
3I controlli veterinari di confine si svolgono esclusivamente durante gli orari di apertura del posto dʼispezione frontaliero. Se il controllo non può essere effettuato il giorno dellʼatterraggio dellʼaeromobile, la partita resta in aeroporto.
4Per le partite nel traffico postale, lʼUSAV può, in casi motivati, autorizzare procedure in deroga al capoverso 2, qualora si assicuri che ciò non comporterà un rischio accresciuto di introduzione di epizoozie.
Art. 24 Partite sotto custodia dellʼufficio doganale
1Se una partita di prodotti animali rilasciata dal servizio veterinario di confine resta sotto custodia dellʼufficio doganale, la persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione deve: