Progetto

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 30Fedlex · Progetto

Art. 91 Veterinari di confine

1Durante lo svolgimento dei controlli deve essere presente un veterinario di confine.

2Il veterinario è responsabile della decisione finale.

Art. 92 Assistenti specializzati ufficiali

I veterinari di confine possono far ricorso agli assistenti specializzati ufficiali per:

a. lʼesecuzione dei controlli;

b. lʼespletamento di mansioni e altre procedure amministrative.

Art. 93 Formazione e perfezionamento

1I dirigenti dei posti dʼispezione devono attestare una formazione in qualità di veterinari ufficiali dirigenti conformemente allʼordinanza del 16 novembre 201140 concernente la formazione, il perfezionamento e lʼaggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

2I veterinari di confine devono attestare una formazione in qualità di veterinari ufficiali conformemente allʼordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e lʼaggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

3Gli assistenti specializzati ufficiali sono formati dai veterinari di confine.

4I dirigenti dei posti dʼispezione tengono un registro sulla formazione e sul perfezionamento dei loro sottoposti.

5LʼUSAV organizza, in collaborazione con lʼAmministrazione delle dogane, corsi di formazione e perfezionamento per il servizio veterinario di confine sullʼesecuzione della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e della legislazione doganale.

Art. 94 Obbligo di informazione dellʼAmministrazione delle dogane

Su richiesta, lʼAmministrazione delle dogane fornisce allʼUSAV informazioni riguardo ai fatti importanti per lʼesecuzione della presente ordinanza, gli consente di esaminare gli atti e lo informa in merito allʼimportazione, al transito e allʼesportazione di animali e prodotti animali.

Sezione 2: Posti dʼispezione frontalieri autorizzati

Art. 95 Sede

1I posti dʼispezione frontalieri devono trovarsi nellʼarea ufficiale di un ufficio doganale di cui allʼarticolo 29 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200541 sulle dogane.

40 RS 916.402

41 RS 631.0