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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

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Sezione 3: Rafforzamento e riduzione dei controlli

Art. 65 Rafforzamento dei controlli

1Il servizio veterinario di confine rafforza i controlli in caso di infrazione alla legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari o qualora sussista il sospetto di tali infrazioni. In simili casi le partite possono essere sequestrate e il loro rilascio consentito soltanto in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio.

2In caso di infrazione grave relativa allʼimportazione o al transito di prodotti animali, lʼUSAV dispone un rafforzamento dei controlli per tutte le partite aventi la stessa origine. Esso ordina il sequestro delle dieci partite successive e il loro rilascio soltanto in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio. LʼUSAV collabora con i dirigenti dei posti dʼispezione frontalieri degli Stati membri dellʼUE, dellʼIslanda e della Norvegia e coordina la registrazione delle dieci partite da sequestrare.

3In caso di rischio generale elevato che nella regione o nel Paese dʼorigine le norme igieniche riguardanti le derrate alimentari non vengano rispettate, lʼUSAV può ordinare che i prodotti animali provenienti da questa regione o Paese siano sottoposti a esami di laboratorio ad ogni importazione e per ciascun transito in uno Stato membro dellʼUE, in Islanda o in Norvegia e siano rilasciati soltanto in caso di esito favorevole di tali esami.

Art. 66 Riduzione dei controlli

LʼUSAV può ridurre la frequenza dei controlli fisici per lʼimportazione e il transito di prodotti animali in conformità con la decisione 94/360/CE29 e, nel caso degli animali, in conformità con la direttiva 91/496/CEE30.

Capitolo 6: Misure

Sezione 1: Misure del servizio veterinario di confine

Art. 67 Rilascio di partite

1Il servizio veterinario di confine dispone il rilascio delle partite per lʼimportazione o il transito qualora esse non presentino lacune di alcun genere.

2Esso dispone se necessario:

a. un proseguimento del trasporto nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza;

b. una quarantena.

29 Decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da Paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CCE del Consiglio, GU L 158 del 25. 6.1994, pag. 41; da ultimo modificata dalla decisione 2006/590/CE, GU L 240 del 2.9.2006, pag. 11.

30 Cfr. nota a piè di pagina relativa allʼart. 62 cpv. 2.