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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

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Art. 80 Notificazioni in caso di transito diretto verso Paesi terzi

Se un controllo di confine dellʼUE, di Islanda o Norvegia notifica a un posto dʼispezione frontaliero svizzero che una partita in transito verso Paesi terzi lascerà la Svizzera per via aerea diretta verso il Paese terzo interessato, il posto dʼispezione frontaliero svizzero attesta lʼavvenuto transito.

Sezione 3: Misure al di fuori dei controlli del servizio veterinario di confine

Art. 81 Misure relative al traffico per via navale sul Reno o per gli aeroporti

privi di un posto dʼispezione frontaliero autorizzato

1Le partite soggette a un controllo veterinario di confine in Svizzera notificate per lʼimportazione o il transito per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto dʼispezione frontaliero autorizzato, vengono respinte dallʼufficio doganale.

2Se una partita respinta non può essere rispedita immediatamente, lʼAmministrazione delle dogane informa le autorità veterinarie del Cantone sul cui territorio è ubicato lʼufficio doganale.

3Per i prodotti animali, le autorità veterinarie ordinano in questo caso lʼimmediata eliminazione controllata secondo le disposizioni dellʼOESA34.

4Per gli animali vivi, le autorità veterinarie dispongono il trasporto immediato, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, verso un posto dʼispezione frontaliero autorizzato.

Art. 82 Misure nel traffico turistico e nel traffico postale

1Gli uffici doganali confiscano e dispongono lʼeliminazione delle partite non conformi alle condizioni sullʼimportazione di prodotti animali nel traffico turistico di cui allʼarticolo 12.

2I servizi di posta e di corriere trasmettono le partite destinate a privati non conformi alle condizioni dʼimportazione di cui allʼarticolo 13 al servizio veterinario di confine. Il servizio veterinario di confine decide in merito alle ulteriori misure.

3Le partite confiscate devono essere eliminate secondo le disposizioni dellʼOESA35. Lʼeliminazione delle partite compete alle autorità cantonali del luogo di confisca. In assenza di un posto dʼispezione frontaliero presso il luogo di confisca, la competenza spetta allʼUSAV.

Art. 83 Eliminazione delle derrate alimentari provenienti dalla ristorazione

di bordo

1Le derrate alimentari di origine animale destinate alla ristorazione di bordo di aeromobili operanti nel traffico internazionale e che non proseguono la loro rotta

34 RS 916.441.22

35 RS 916.441.22