Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 39 pagine

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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale – Primavera 2017 Risultati consultazione revisione OLFP

4 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

4.1 Situazione iniziale

Entrata in vigore il 1 gennaio 1994, l’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP; RS 923.01) disciplina la protezione e l’utilizzazione delle popolazioni di pesci e degli habitat acquatici. La diversità naturale delle specie, le specie indigene di pesci e gamberi e quelle degli organismi di cui si nutrono nonché i relativi habitat devono essere conservati, migliorati e, se possibile, ripristinati.

La revisione concerne tre punti distinti: la pesca elettrica, l’introduzione di cinque specie invasive di gobidi nell’allegato 3 OLFP e la modifica dell’allegato 1 OLFP per l’aggiornamento della nomenclatura del genere Salmo.

4.2 Pareri pervenuti

In totale sono pervenute 36 prese di posizione relative alle modifiche proposte dell’OLFP: i 26 Cantoni, la Federazione svizzera di pesca (FSP), Pro Natura, l’EAWAG, la Conferenza dei servizi della caccia e della pesca (CCP), un gruppo di lavoro contro le specie invasive (AGIN-D) e 5 associazioni professionali, società o altre istituzioni (USAM, Aqua Viva, Aqua Nostra, RMS e RMV).

4.3 Risultato della procedura di consultazione

4.3.1 Osservazioni generali

In generale, le modifiche relative alle specie invasive e alla tassonomia delle trote sono approvate con osservazioni minori. Le modifiche concernenti gli apparecchi di cattura elettrici sono accettate con riserva di alcune osservazioni relative alle misure di accompagnamento (p. es. il termine per l’entrata in vigore e il controllo periodico degli apparecchi).

I Cantoni di BS, GE, NE, NW, OW, JU, SO, SZ, UR, VD, VS come pure Aqua Nostra, Aqua Viva, RMS, RMV e FSP ritengono appropriate le modifiche proposte della OLPF e le accolgono senza osservazioni particolari.

I Cantoni di AG, AI, AR, BE, BL, GR, SG, SH, TG, TI, ZH come pure l’EAWAG, la CSF e Pro Natura accolgono le modifiche proposte formulando tuttavia osservazioni e proposte. Le prese di posizione sono riportate in dettaglio al punto 4.3.2.

L’organizzazione mantello delle PMI svizzere SGV USAM è contraria alle modifiche proposte.

I Cantoni di FR, GL, LU, ZG come pure l’AGIN-D si sono espressi solamente su una o due delle modifiche proposte. Le prese di posizione sono riportate al punto 4.3.2.

4.3.2 Prese di posizione su singoli articoli

Le prese di posizione sulla modifica dell’OLFP sono riportate in dettaglio di seguito.

4.3.2.1 Restrizioni riguardanti gli apparecchi di cattura elettrici (art. 11, cpv. 3 OLFP)

Per garantire una protezione adeguata di pesci e gamberi nel corso di rilevamenti con apparecchi di cattura elettrici, l’UFAM propone di vietare l’utilizzo di apparecchi di cattura a corrente a impulsi e permettere soltanto l’utilizzo di apparecchi a corrente continua con un’ondulazione residua (ripple) massima del 10 per cento rispetto alla tensione aritmetica media. In generale, le prese di posizione accolgono le modifiche proposte formulando tuttavia osservazioni su tre punti principali:

- l’applicazione di un periodo transitorio;

- la norma europea EN 60335-2-86;

- l’attuazione di misure di accompagnamento, soprattutto per quanto riguarda i controlli periodici e il

sostegno dell’UFAM in materia di coordinamento e finanziamento.

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