Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 39 pagine
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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale – Primavera 2017 Risultati consultazione revisione OSiti
3.3.2 Valutazione del progetto in dettaglio
3.3.2.1 Art. 9 cpv. 2 lett. a OSiti
Dei 42 partecipanti, 31 valutano positivamente questo articolo, mentre otto lo respingono e tre (GR, swissmem, APF) non si esprimono.
I 31 partecipanti che lo approvano ritengono la formulazione integrata opportuna, più conforme alla prassi e più chiara rispetto a quella attuale.
Sette dei partecipanti che lo respingono ritengono che l’introduzione di una necessità di risanamento al superamento del limite di accertamento non sia opportuna (AG, JU, ASEP) o che un disciplinamento troppo rigido comporti costi sproporzionati (USAM, costruzionesvizzera, ASIC, Forum PMI). Propongono formulazioni alternative (cfr. richieste seguenti).
Il Cantone LU desidera mantenere la formulazione attuale, poiché a suo avviso è possibile rilevare in generale solo concentrazioni superiori al limite di accertamento.
Nei pareri vengono formulate le seguenti richieste di modifica:
Quattro partecipanti (USAM, costruzionesvizzera, ASIC, Forum PMI) chiedono che la necessità di risanamento sorga non al superamento del limite di accertamento, bensì al superamento di una quota percentuale delle concentrazioni massime previste dall’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE, RS 817.021.23). In concreto, chiedono che la necessità di risanamento sia fissata a partire dal 10 per cento del valore limite OSoE e dal 20 per cento del valore di tolleranza OSoE.
L’ASEP chiede che la necessità di risanamento non sorga al superamento del limite di accertamento, bensì al superamento dell’1 per cento del valore di concentrazione.
Il Cantone AG chiede che la necessità di risanamento sussista allorché vengono rilevate sostanze sopra la soglia di anomalia. Secondo la sua definizione, detta soglia è superata a) se la tendenza a lungo termine di singoli inquinanti si evolve in una direzione sfavorevole e b) se alcune captazioni presentano concentrazioni di singole sostanze insolitamente elevate rispetto alle captazioni vicine. Il Canton JU chiede che al posto del limite di accertamento siano utilizzati come criterio per la necessità di risanamento i valori degli indicatori delle «Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee».
I seguenti partecipanti approvano le modifiche, ma formulano osservazioni complementari:
Qualora i limiti di accertamento dovessero costantemente diminuire a seguito dello sviluppo della tecnica analitica, scienceindustries chiede che per la definizione della necessità di risanamento secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera b vengano considerati anche aspetti tossicologici. Ciò consentirebbe di evitare incertezze giuridiche.
I Cantoni UR e SG chiedono che l’UFAM definisca i metodi di riferimento e i limiti di accertamento nell’aiuto all’esecuzione «Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich» e li aggiorni periodicamente.
Il Cantone FR si aspetta dalla Confederazione che metta a disposizione metodi e strumenti ausiliari che consentano di determinare la provenienza delle sostanze misurate nella captazione.
I Cantoni ZH e BE lamentano il fatto che il limite di accertamento non tiene conto dell’effettivo potenziale di pericolo tossicologico dei rispettivi inquinanti per l’essere umano e ritengono che anche questo aspetto dovrebbe confluire nella valutazione della necessità di risanamento di un sito secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera a.
Il Cantone AG ritiene sproporzionato portare avanti con oneri elevati il risanamento di siti contaminati in base al criterio del «limite di accertamento», mentre si tollera l’immissione di quantità nettamente maggiori di sostanze estranee provenienti da altre fonti.
8/39 054.11-00351/00008/00057/Q112-1452