Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 39 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale – Primavera 2017 Risultati consultazione revisione OPAc
Il Cantone LU lamenta che l’espressione «successione di fondi» sia eccessivamente improntata su una situazione concreta e, pertanto, propone una formulazione più flessibile «nel senso di un’utilizzazione parsimoniosa del suolo».
Il Cantone VS chiede che la formulazione del testo francese dell’ordinanza «dans l’alignement» sia ripresa nella versione tedesca, visto che è più ampia e conferisce all’autorità un margine di manovra più vasto.
Restrizioni della disposizione
EAWAG e le Accademie delle scienze chiedono l’inversione dell’onere della prova per gli «interessi preponderanti», ovvero che la deroga possa essere accordata soltanto se si possono fare valere «interessi preponderanti». Nel testo attuale, all’articolo 41c capoverso 1, sono possibili eccezioni «sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti» (questa proposta non si riferisce soltanto all’art. 41c cpv.1 lett. abis, bensì a tutte le disposizioni delle lett. a – d).
Precisazione del testo
14 associazioni contadine e il Cantone GR chiedono di precisare il contenuto del testo, menzionando esplicitamente anche le costruzioni oltre agli impianti conformi alla zona («costruzioni e impianti conformi alla zona»). Per la maggior parte di questi partecipanti, la tutela della certezza del diritto è all’origine della richiesta.
Il Cantone BE chiede di completare la disposizione dell’ordinanza, specificando che l’autorizzazione eccezionale può essere applicata solo puntualmente, ovvero quando «eventuali ulteriori costruzioni e impianti necessari possono essere realizzati senza dispendio rilevante».
Il Cantone TG chiede di utilizzare l’espressione «largamente edificato», consolidata in materia di diritto della pianificazione del territorio, anziché «densamente edificato».
Nei pareri che riguardano specialmente le precisazioni sul piano del contenuto e linguistico sono state formulate le seguenti richieste di complemento o di modifica del rapporto esplicativo:
I Cantoni JU, NE, SZ e VD chiedono di precisare il concetto «impianto» mediante un rimando all’articolo 7 capoverso 7 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), seguendo la falsariga della scheda «Gewässerraum im Siedlungsgebiet».
Il Cantone SO chiede di aggiungere nel rapporto esplicativo esempi che illustrino in quali casi si applica il capoverso 1 lettera abis, ovvero di specificare quando questa disposizione derogatoria non può essere applicata.
VSA chiede di completare il testo, aggiungendo che in ogni singolo caso concreto occorre procedere a una ponderazione degli interessi tra il beneficio di una piccola valorizzazione delle acque e gli interessi privati del proprietario del fondo.
5.3.2.4 Articolo 41c capoverso 1 lettera d
38 pareri tematizzano la nuova disposizione secondo cui l’autorità può autorizzare nello spazio riservato alle acque «piccoli impianti per l’utilizzazione delle acque», sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti. Le reazioni si presentano nel seguente modo:
26 partecipanti, di cui la maggior parte dei Cantoni (15), 6 associazioni contadine, la CCP e 3 altre associazioni (APF, SSIGA, VSA) e 1 altro partecipante (Accademie delle scienze) si esprimono positivamente o piuttosto positivamente con riserva. 13 partecipanti, di cui 10 Cantoni (AI, AR, BE, BL, NE, SO, SZ, TG, UR, VD), la CCP, VSA e APF si esprimono senza riserve.
12 partecipanti, di cui 3 Cantoni (SG, SH, TI), 6 organizzazioni di protezione dell’ambiente, il PS, EAWAG come pure FSP respingono la disposizione.
I partecipanti favorevoli approvano l’ulteriore margine di manovra per i Cantoni.
24/39 054.11-00351/00008/00057/Q112-1452