Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 39 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale – Primavera 2017 Risultati consultazione revisione OPAc

rivieraschi o siepi lungo i corsi d’acqua (un adombramento più intenso ha effetti positivi per i corsi d’acqua).

5.3.3 Valutazione dell’attuazione

Il presente capitolo fa riferimento a quanto esposto dai partecipanti in merito all’attuazione delle sei disposizioni nuove o modificate. Le osservazioni di portata molto più ampia riguardanti la tematica dello spazio riservato alle acque o in generale l’OPAc sono state ignorate. I principali aspetti presi in considerazione sono i potenziali ostacoli all’attuazione e le ripercussioni sull’esecuzione cantonale o comunale.

Osservazioni generali

La maggioranza dei Cantoni giudica favorevole quattro delle sei nuove modifiche dell’OPAc per il maggiore margine di manovra in sede di esecuzione e la possibilità di prendere meglio in considerazione le peculiarità locali. In alcuni pareri si sottolinea la maggiore incertezza riguardo all’attuazione (BL). I Cantoni BL e TI sottolineano che le deroghe previste dalla legislazione possono comportare richieste da parte dei proprietari dei fondi interessati che potrebbero rendere più complesso il processo di pianificazione. USAM ribadisce la mancanza di uno studio sui costi della regolamentazione generati dalle modifiche.

In relazione all’attuazione le due proposte più frequenti sono:

 6 Cantoni (AG, GR, JU, TI, TG, ZG) e la CDCA chiedono l’armonizzazione delle diverse prescrizioni, conformi all’ORRPChim, all’OPD e all’OPAc (spazio riservato alle acque), che disciplinano le distanze per l’utilizzazione a scopo agricolo. Attualmente è difficile applicare queste prescrizioni poiché le fasce non corrispondono sempre alle distanze (differenze per eccesso o per difetto rispetto alle distanze prescritte).

 3 partecipanti (Cantone JU, costruzionesvizzera, ASIC) chiedono un rapido aggiornamento delle schede «Gewässerraum und Landwirtschaft» e «Gewässerraum im Siedlungsgebiet» per evitare eventuali incertezze del diritto, in particolare anche in considerazione del termine di fine 2018 al quale i Cantoni devono attenersi per la determinazione dello spazio riservato alle acque.

Qui appresso segue la valutazione dell’attuazione delle singole disposizioni. Si tiene conto soltanto delle affermazioni esplicite contenute nei pareri.

Adeguamento alle condizioni topografiche

Soltanto pochi Cantoni si esprimono sull’attuazione della nuova regolamentazione. Ciò si spiega col fatto che i Cantoni sono interessati dalla stessa in misura diversa. AI, AR, GL e ZG fanno notare che la fattispecie si verifica raramente in alcuni Cantoni, mentre è piuttosto frequente in altri. Il Cantone BE non vede in genere un grande potenziale di conflitto.

I Cantoni ZG e GR, la CDCA e numerose associazioni contadine ribadiscono che con l’esecuzione della disposizione anche in futuro ci saranno valli in cui la gestione estensiva dello spazio riservato alle acque arriverà fin sui pendii e l’utilizzazione a scopi agricoli tipica del luogo potrà iniziare solo adaltitudi media. Secondo questi partecipanti, ciò sarà un ostacolo allo sviluppo di un’agricoltura razionale.

Corsi d’acqua molto piccoli

La maggioranza dei Cantoni non vede ostacoli maggiori nell’attuazione della nuova disposizione sui corsi d’acqua molto piccoli, tanto più che i Cantoni, vista la formulazione più ampia, possono basarsi sulla propria rete di corsi d’acqua. Ad esempio, il Cantone SO osserva che la sua prassi attuale non dovrà essere modificata. Un’esigua minoranza giudica difficile l’attuazione a causa della definizione poco chiara di «corsi d’acqua molto piccoli» che rende l’esecuzione più complessa (BL, JU). Secondo SSIGA ciò comporta un’esecuzione non uniforme. Poiché questo concetto dà luogo a diverse interpretazioni, il Cantone BE ritiene necessario definire in modo univoco nel dialogo intercantonale tra le autorità esecutive gli «interessi preponderanti che si oppongono» alla rinuncia alla delimitazione dello spazio riservato alle acque.

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