Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 39 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale – Primavera 2017 Risultati consultazione revisione OPAc
Il Cantone BE chiede che la Confederazione fissi in modo definitivo la larghezza massima del fondo
dell’alveo dal momento che gli interessi preponderanti che si oppongono offrono già un margine di manovra.
Il Cantone VD propone di riconsiderare l’attuale formulazione visto che sono soprattutto i corsi
d’acqua molto piccoli a subire spesso gli effetti delle attività antropiche.
Maggiore allentamento della disposizione
USC e altre 7 associazioni contadine chiedono un allentamento della disposizione, ovvero di
introdurre la possibilità di rinunciare alla delimitazione dello spazio riservato alle acque per i ruscelli fino a 2 metri di larghezza compresi. Analogamente, il Landwirtschaftsforum manifesta la richiesta di fissare a 1 metro la larghezza del fondo dell’alveo.
2 associazioni dei Comuni (SAB, AG Berggebiet) chiedono di allentare la disposizione, definendo
la CN50 carta di riferimento per i corsi d’acqua molto piccoli.
Riduzione dello spazio riservato alle acque / rinuncia solo in caso di scarso valore ecologico
Il Cantone FR chiede di completare la lettera aggiungendo «e presenta uno scarso valore
ecologico», in modo da includere, oltre alla dimensione del corso d’acqua, anche il valore ecologico o il potenziale ecologico dei corsi d’acqua molto piccoli.
La CCP è dell’avviso che debba essere prevista la possibilità di ridurre lo spazio riservato alle acque
per i corsi d’acqua molto piccoli a un minimo di 6 metri, purché non vi si oppongano interessi preponderanti e siano preservate le funzioni naturali del corso d’acqua. Essendo del parere che numerose funzioni naturali secondo l’articolo 36a LPAc siano svolte proprio dalla zona ripuale, la CCP ritiene pertanto necessaria in ogni caso una protezione minima in forma di uno spazio minimo riservato alle acque.
Il Cantone VS propone per i corsi d’acqua molto piccoli, anziché la rinuncia generale, la possibilità
di ridurre lo spazio riservato alle acque in funzione degli interessi preponderanti.
Fasce tampone secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) e l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
Il Cantone SH auspica un esplicito rimando alle restrizioni dell’ORRPChim e dell’OPD.
SSIGA chiede che le previste modifiche non comportino in alcun caso un peggioramento dell’attuale
regolamentazione. Secondo l’associazione, il nuovo metodo di misurazione delle fascetampone a partire dalla linea di sponda non dà questa garanzia.
VSA, FSP e Aqua Viva chiedono maggiori limitazioni, ovvero una larghezza minima di 15 metri dello
spazio riservato alle acque nel caso di corsi d’acqua molto piccoli, argomentando la loro posizione, da un lato, con la richiesta di un ampliamento delle prescrizioni dell’ORRPChim in materia di distanza lungo i corsi d’acqua (VSA) e, dall’altro, con lo scopo di disporre di un sistema uniforme di limiti dell’utilizzazione (Aqua Viva, FSP).
Altre richieste
Il Cantone TI sottolinea la necessità di disporre a livello cantonale di specifiche linee guida di
attuazione delle nuove disposizioni.
5.3.2.3 Articolo 41c capoverso 1 lettera abis
54 pareri tematizzano la nuova disposizione secondo cui l’autorità può autorizzare nello spazio riservato alle acque «impianti conformi alla zona al di fuori di zone densamente edificate su singole particelle non edificate all’interno di una successione di particelle edificate», sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti. Le reazioni si presentano nel seguente modo:
35 partecipanti, di cui la maggioranza dei Cantoni (17), 15 associazioni contadine, 1 Conferenza
cantonale (CCP), VSA e le Accademie delle scienze si esprimono positivamente o piuttosto positivamente con riserva.
8 partecipanti, di cui 4 Cantoni (GR, OW, UR, ZG), 3 associazioni contadine e la CDCA avanzano
proposte radicali di modifica e, pertanto, non approvano né respingono questa disposizione.
22/39 054.11-00351/00008/00057/Q112-1452