Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 39 pagine

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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale – Primavera 2017 Risultati consultazione revisione OPICChim

2 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell’ordinanza PIC (OPICChim)

2.1 Situazione iniziale

La ragione principale per la modifica dell’OPICChim è da ricercare nei nuovi divieti e nelle rigorose restrizioni stabiliti dall’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) e nelle nuove limitazioni all’omologazione di sostanze chimiche previste dall’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) e dall’ordinanza sui biocidi (OBioc). La Convenzione PIC obbliga le Parti a informare le altre Parti in merito ai divieti e alle rigorose restrizioni d’uso di prodotti chimici esportati, emanati nel proprio Paese per motivi sanitari o ambientali. L’OPICChim deve quindi essere periodicamente aggiornata, iscrivendo nella relativa appendice 1 i prodotti chimici di volta in volta vietati o sottoposti a rigorose restrizioni. Di conseguenza, le autorità svizzere devono comunicare alle Parti importatrici i divieti e le restrizioni vigenti in Svizzera per i prodotti chimici di cui all’appendice 1 e i destinatari devono essere informati su come manipolarli in modo sicuro. Inoltre devono essere effettuati alcuni adeguamenti al diritto UE, per garantire un livello paragonabile per quanto riguarda la protezione della salute e dell’ambiente. Infine sono stati iscritti nell’appendice 1 determinati principi attivi di prodotti fitosanitari e biocidi da tempo non più commercializzabili in Svizzera. I criteri d’iscrizione di questi principi attivi soddisfano le prescrizioni della Convenzione di Rotterdam e sono analoghi ai criteri applicati per l’iscrizione di principi attivi nel regolamento PIC dell’UE.

2.2 Pareri pervenuti

In merito al progetto di modifica dell’OPICChim sono pervenuti 33 pareri. Hanno preso posizione 23 Cantoni, quattro associazioni economiche, un istituto di ricerca e cinque altri soggetti interessati.

2.3 Esiti della procedura di consultazione

2.3.1 Valutazione complessiva del progetto di revisione

La stragrande maggioranza di coloro che hanno presentato un parere approva la prevista revisione dell’OPICChim. Gli adeguamenti sono accolti con favore da 23 Cantoni, tre organizzazioni e quattro soggetti non consultati direttamente. L’iscrizione di principi attivi che non sono più ammessi da poco tempo è sostenuta da tutte le organizzazioni, mentre l’iscrizione di principi attivi non ammessi da molto tempo è respinta da due organizzazioni e da una ditta non direttamente consultata. Cinque Cantoni, un’organizzazione e due soggetti non consultati direttamente hanno proposto modifiche al testo messo in consultazione.

2.3.2 Pareri in merito ai singoli articoli Estensione del campo d’applicazione dell’OPICChim (art. 2 cpv. 1)

I Cantoni ZH, SG, SH e TG condividono l’estensione del campo d’applicazione e propongono di esaminare la possibilità di modificare il titolo dell’ordinanza per allinearlo a quello del regolamento (UE)

n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Il titolo dell’OPICChim dovrebbe essere modificato per rispecchiarne meglio il campo di applicazione, in particolare per quanto riguarda l’esportazione dei prodotti chimici in questione. Detti Cantoni sostengono che in seguito all’estensione del campo d’applicazione dell’OPICChim, tutti i prodotti chimici pericolosi esportati saranno assoggettati alle disposizioni dell’ordinanza.

Scienceindustries è contraria all’estensione del campo d’applicazione, mentre Swissmem teme che tale estensione comporterà maggiori oneri.

Fissazione di una concentrazione minima e di una soglia di 10 kg per l’esenzione dall’obbligo di annunciare l’esportazione di prodotti chimici a scopi di ricerca o di analisi e per uso privato (art.

2 cpv. 2 lett. h)

Il Cantone di Argovia ritiene proporzionata la fissazione di una soglia quantitativa e di una concentrazione minima. Il Cantone di Zugo approva la soglia di 10 kg per i prodotti chimici a scopi di

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