Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 39 pagine
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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale – Primavera 2017 Risultati consultazione revisione OPICChim
l‘approvazione o che sono stati ritirati dal mercato, sono soggetti all’obbligo di annunciare l’esportazione ove sia chiaramente dimostrato che la norma di legge è stata emanata al fine di proteggere la salute umana o l’ambiente. Scienceindustries argomenta che il ritiro dal mercato di questi principi attivi risale a molto tempo fa e che in questi casi non è più possibile risalire alle basi legali che portarono all’epoca alla decisione di ritiro. Syngenta è dell’opinione che un’iscrizione di principi attivi nell’appendice 1, che si basa solo sulla loro classificazione, non soddisfi i criteri della Convenzione di Rotterdam. Swissmem e Syngenta propongono che i criteri d’iscrizione di principi attivi nell’appendice 1 debbano essere chiariti e definiti nell’OPICChim. Il Cantone di Basilea Campagna chiede alle autorità federali che i maggiori oneri derivanti agli esportatori dall’iscrizione di ulteriori sostanze nell’appendice 1 vengano limitati a un minimo attraverso opportune misure amministrative.
Modifica di altri atti (titolo III)
I Cantoni ZH, SG, SH e TG sono d’accordo per quanto riguarda il trasferimento dall’OPChim e dall’OBioc nell’OPICChim delle norme riguardanti l’obbligo di etichettatura per i prodotti chimici pericolosi esportati. Inoltre i Cantoni ZH, SH e TG propongono di effettuare un trasferimento analogo dall’OPF. I Cantoni ZH, SG, SH e TG prendono spunto dalla modifica dell’ordinanza per chiedere l’applicazione di norme conformi all’OPChim anche per la manipolazione di prodotti chimici, biocidi e prodotti fitosanitari importati, rietichettati ed esportati senza altre modifiche. Per garantire che durante la manipolazione dei prodotti chimici in Svizzera non si verifichino esposizioni, le disposizioni della vigente OPChim in merito alla conservazione e all’obbligo di denuncia in caso di furto, perdita o erronea immissione sul mercato dovrebbero essere applicate anche a questi prodotti.
2.3.3 Valutazione dell’attuazione
In questo sottocapitolo sono riassunti i pareri dei partecipanti alla consultazione riguardanti l’attuabilità o l’attuazione delle disposizioni modificate.
I Cantoni ritengono che le modifiche proposte siano attuabili, tengono tuttavia a precisare che l’esecuzione delle prescrizioni compete alla Confederazione.
Anche le associazioni di settore e un’impresa internazionale ritengono che non vi siano problemi fondamentali per l’attuazione delle modifiche proposte. I loro commenti e le loro richieste riguardano singole disposizioni dell’ordinanza o certi elementi delle spiegazioni. Si tratta in particolare dei seguenti punti:
la soglia quantitativa per sostanze e preparati che vengono esportati a scopi di ricerca e analisi o
per uso personale di un singolo individuo;
la modalità di inoltro della scheda di dati di sicurezza per l’esportazione in caso di sostanze,
preparati, biocidi o prodotti fitosanitari pericolosi;
il campo di applicazione, la procedura e la scadenza per il rilascio dei numeri di riferimento indicativi
per l’esportazione di prodotti chimici di cui alle appendici 1 e 2 dell’OPICChim; e
i criteri per l’iscrizione di principi attivi per prodotti fitosanitari e biocici nell'appendice 1
dell’OPICChim e la notifica al Segretariato della Convenzione di Rotterdam dei principi attivi iscritti.
6/39 054.11-00351/00008/00057/Q112-1452