Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 39 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale – Primavera 2017 Risultati consultazione revisione OPAc
Il PS lamenta l’insufficiente spiegazione della condizione «alcun vantaggio per la natura e il paesaggio».
I Cantoni JU, NE, SG, SZ e TG formulano proposte concrete di modifica del testo.
5.3.2.6 Articolo 41cbis capoverso 2
In 49 pareri è commentata la precisazione riguardante la compensazione delle superfici coltive idonee situate nello spazio riservato alle acque e che sono oggi designate per l’avvicendamento delle colture (SAC):
27 partecipanti approvano pienamente le modifiche o con riserva, di cui 19 Cantoni, 2 Conferenze dei Cantoni (CDCA, CCP), 2 associazioni dei Comuni (AG Berggebiet, SAB), 1 associazione contadina (VTL), 1 altra associazione (APF) e 2 altri partecipanti (EAWAG, Accademie delle scienze).
1 Cantone (VS) menziona sia aspetti positivi che negativi.
21 partecipanti, di cui 3 Cantoni (AG, SH, SO), 3 organizzazioni di protezione dell’ambiente (Aqua Viva, PUSCH, ASPU), 14 associazioni contadine (incl. USC) come pure 1 altra associazione (VSA) respingono la modifica o avanzano proposte radicali di modifica.
All’origine del rigetto della disposizione vi sono i seguenti motivi:
Il Cantone AG come pure 14 associazioni contadine respingono la modifica nella sua totalità e chiedono, analogamente a quanto avvenuto per l’indagine conoscitiva concernente l’OPAc nel 2015, il puro e semplice stralcio dell’intero articolo 41cbisOPAc, ritenendolo in contraddizione con l’articolo 36a capoverso 3 LPAc. Il Cantone AG ribadisce inoltre che la necessità di intervento finalizzata a preservare le SAC è indiscussa, ma che deve essere chiarita nel quadro della rielaborazione del piano settoriale SAC. A sostegno della propria posizione, la maggioranza delle associazioni contadine afferma anche che, di fatto, verrebbe introdotta una «SAC potenziale» e che dunque sorgerebbero conflitti con l’ordinanza sui pagamenti diretti. L’obbligo di compensazione delle SAC è un ulteriore ostacolo ai progetti di rivitalizzazione delle acque in quanto complica, blocca o rende impossibile la realizzazione degli stessi (SH, SO, VSA). Il Cantone SH menziona anche le opposizioni che susciterebbero i mancati pagamenti diretti per il consumo delle superfici delle rivitalizzazioni.
Le organizzazioni di protezione dell’ambiente Aqua Viva, PUSCH e ASPU respingono in linea di principio la compensazione delle superfici per l’avvicendamento delle colture nello spazio riservato alle acque per ragioni legate alla protezione contro le piene e alla rivitalizzazione. Sostengono che il fabbisogno di superficie per la rivitalizzazione delle acque incide in modo molto minore rispetto alla restante perdita di superfici coltive e che la protezione delle SAC, tra l’altro prevista nella guida relativa al piano SAC 2006, non è assoluta.
Per quanto concerne la precisazione in questione, i partecipanti avanzano le seguenti proposte di modifica:
Precisazioni concernenti le SAC e il computo nel contingente minimo cantonale
I Cantoni FR, NE, SG, TI, VD, VS chiedono la sostituzione del concetto «superfici coltive idonee» con «superfici per l’avvicendamento delle colture» o una precisazione nel senso di «superfici coltive idonee, che valgono/erano garantite come superfici per l’avvicendamento delle colture», motivando la loro richiesta con la constatazione che non tutte le superfici coltive idonee sono anche superfici per l’avvicendamento delle colture. Conformemente all’articolo 26 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), le superfici per l’avvicendamento delle colture sono definite in modo restrittivo soltanto come superfici coltive idonee utilizzate in primo luogo come campi, prati artificiali in rotazione, nonché prati naturali confacenti alla campicoltura e inoltre assicurate con provvedimenti della pianificazione del territorio (SG).
I Cantoni BE, OW, UR, ZG come pure la CDCA chiedono una precisazione nel rapporto esplicativo o nell’OPAc nel senso di una compensazione delle SAC soltanto se esse rientrano nel contingente minimo cantonale delle SAC secondo il piano settoriale SAC.
Il Cantone GR sostiene invece che l’obbligo di compensazione non debba essere limitato alle superfici coltive idonee facenti parte del contingente cantonale SAC. Quanto al motivo della sua
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