Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 39 pagine
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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale – Primavera 2017 Risultati consultazione revisione OPICChim
ricerca o di analisi ma propone di eliminare tale soglia per l’uso privato, argomentando che gli utilizzatori privati non dispongono di sufficienti conoscenze tecniche in relazione a tali prodotti chimici.
Scienceindustries, pur essendo favorevole all’introduzione di una soglia quantitativa per motivi di certezza del diritto, rinviando alle disposizioni dell’ordinanza sul controllo dei composti chimici chiede tuttavia che tale soglia sia portata a 100 kg. Inoltre scienceindustries richiama l’attenzione sul fatto che l’ulteriore limitazione dell’esenzione dall’obbligo di annunciare l’esportazione per esportatore e Paese d’importazione comporterebbe in futuro la necessità, per le imprese, di seguire durante l’anno tutte le esportazioni di quantitativi ridotti. Scienceindustries teme un aumento dell’onere amministrativo per le imprese.
Introduzione dell’obbligo di annunciare l’esportazione per i prodotti chimici di cui all’appendice 2 (art. 2 cpv. 1)
Scienceindustries respinge l’estensione dell’obbligo di annunciare l’esportazione ai prodotti chimici di cui all’appendice 2 poiché ritiene che comporterà maggiori oneri per le imprese interessate.
Obbligo di allegare a ogni fornitura la scheda di dati di sicurezza in caso di esportazione di prodotti chimici pericolosi (art. 5 cpv. 1 lett. b)
I Cantoni ZH, SG, SH e TG approvano l’estensione dell’obbligo di allegare a ogni fornitura la scheda di dati di sicurezza in caso di esportazione di una sostanza pericolosa o di un preparato pericoloso ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Essi sono dell’opinione che dal testo dell’ordinanza debba emergere in modo chiaro che l’esecuzione di questo compito è di competenza della Confederazione e propongono, in quest’ottica, una modifica dell’articolo 8 OPICChim.
Scienceindustries è contraria all’estensione del campo d’applicazione dell’OPICChim e al riferimento all’OPChim e propone che la scheda di dati di sicurezza non debba essere allegata a ogni spedizione, ma sia spedita a ogni destinatario. Swissmem teme che l’obbligo di allegare a ogni spedizione una scheda di dati di sicurezza possa causare maggiori oneri.
Introduzione di numeri di riferimento indicativi per l’annuncio di esportazione (art. 5 cpv. 5 e art. 8a)
Secondo scienceindustries, in sede di attuazione dei numeri di riferimento indicativi occorre aver cura di ridurre al minimo i maggiori oneri derivanti alle imprese interessate, cercando sinergie con il già esistente sistema di autorizzazioni di esportazione elettronico Elic. L’attuazione dei numeri di riferimento indicativi deve essere specifico per la Convenzione di Rotterdam, per evitare confusioni con altri atti normativi non attinenti al diritto doganale. Scienceindustries chiede inoltre che siano ridotti i termini per il rilascio dei numeri di riferimento indicativi, mentre Swissmem teme maggiori oneri amministrativi a causa dell’introduzione di detti numeri.
Abolizione dell’obbligo degli annunci di esportazione annuali (art. 6)
Scienceindustries e Swissmem accolgono con favore l’abolizione dell’obbligo degli annunci di esportazione annuali.
Pubblicazione delle decisioni di importazione sul sito web dell‘UFAM (art. 15 cpv. 1)
Scienceindustries e Swissmem accolgono con favore la proposta di pubblicare sul sito web dell’UFAM le decisioni di importazione.
Aggiornamento dell’appendice 1 (Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera) (titolo II cpv. 1)
Aqua Viva e la Federazione Svizzera di Pesca condividono le modifiche proposte e suggeriscono di esaminare l’ipotesi di inserire nel campo di applicazione dell’OPICChim il glifosato, un principio attivo dei prodotti fitosanitari.
Scienceindustries e Syngenta respingono l’iscrizione di principi attivi che l’industria ha da tempo ritirato dal mercato svizzero, essendo dell’opinione che queste sostanze non soddisfino i criteri della Convenzione di Rotterdam e che i criteri utilizzati per iscrivere tali principi attivi nell’appendice 1 dell’OPICChim vadano oltre i criteri applicati dall’UE. La Convenzione prevede che i prodotti chimici assoggettati da una Parte a rigorose restrizioni mediante un atto normativo, o per i quali è stata rifiutata
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