Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 39 pagine
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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale – Primavera 2017 Risultati consultazione revisione OSiti
3.3.2.2 Art. 11 cpv. 2 OSiti
Dei 42 partecipanti, 35 valutano positivamente questo articolo, solo uno (FR) lo respinge e sei (GR, LU, JU, USAM, APF, Forum PMI) non si esprimono.
Il Cantone FR propone di rinunciare all’introduzione di una necessità di sorveglianza. In alternativa suggerisce di eseguire ripetute misurazioni nella fase d’indagine preliminare, per poter poi stabilire meglio la necessità di risanamento sulla base di questi risultati più sicuri.
Nei pareri vengono formulate le seguenti richieste di modifica:
I cinque Cantoni GL, BL, SH, SG, TG chiedono che l’UFAM rediga un aiuto all’esecuzione concernente i metodi di misurazione dell’aria ambiente, la procedura e le caratteristiche specifiche del sito.
I seguenti partecipanti approvano le modifiche, ma formulano osservazioni complementari:
I Cantoni GL e TG fanno notare che la nuova necessità di sorveglianza comporta un onere supplementare per i Cantoni, poiché occorre ordinare e accompagnare provvedimenti supplementari per la sorveglianza. A tale scopo ci si attende un sostegno finanziario da parte della Confederazione. Inoltre vi sarebbero maggiori oneri finanziari anche per l’economia e i Comuni.
3.3.2.3 Art. 16 cpv. 2 OSiti
Poiché si tratta di un adeguamento puramente formale, nessuno dei partecipanti ha espresso osservazioni sui contenuti. Dei 42 partecipanti, 32 valutano positivamente questo articolo, mentre 10 (BE, LU, GR, JU, VS, USAM, swissmem, APF, VSMR, Forum PMI) non si esprimono.
3.3.2.4 Art. 21 cpv. 1 secondo periodo OSiti
Dei 42 partecipanti, 31 valutano positivamente questo articolo, sei lo respingono (LU, AG, AR, AI, costruzionesvizzera, ASIC) e cinque non si esprimono (GR, USAM, APF, VSMR, Forum PMI).
I quattro Cantoni LU, AG, AR e AI respingono l’obbligo di notifica, poiché causerebbe oneri amministrativi supplementari senza alcun vantaggio evidente per l’ambiente e l’esecuzione. I Cantoni AR e AI adducono inoltre come motivazione il fatto che in molti casi per l’esecuzione di provvedimenti non è determinante la pianificazione cantonale bensì le opportunità (trapassi di proprietà, cambiamenti di utilizzazione, interventi sui siti ecc.) e ciò riduce notevolmente la presunta utilità degli elenchi delle priorità.
I due rappresentanti dell’economia costruzionesvizzera e ASIC ritengono l’obbligo di notifica annuale troppo incisivo. Poiché nel complesso il trattamento dei siti inquinati procede bene, un ulteriore ampliamento dei già elevati oneri amministrativi non sarebbe giustificato.
Nei pareri vengono formulate le seguenti richieste di modifica:
Il Cantone UR chiede che l’obbligo di notifica sia fissato a quattro anni.
I seguenti partecipanti approvano le modifiche, ma formulano osservazioni complementari:
Cinque Cantoni (BE, BS, BL, FR, GE) sottolineano che i dati richiesti con l’obbligo di notifica possono essere generati e messi a disposizione senza oneri eccessivi grazie alla banca dati.
I Cantoni SG e TG dichiarano che già oggi trasmettono all’UFAM i nuovi dati richiesti nel quadro della fornitura annuale di dati.
Il Cantone FR auspica che la Confederazione non chieda ai Cantoni dati troppo voluminosi.
Le associazioni economiche scienceindustries e swissmem chiedono che nella priorizzazione dei provvedimenti di risanamento si continui a procedere in modo pragmatico e si evitino ritardi dei progetti di costruzione.
9/39 054.11-00351/00008/00057/Q112-1452