Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 39 pagine
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deciso di non entrare in materia. Il progetto è in tal modo fallito31. Il Consiglio federale ha di nuovo recepito la richiesta nel messaggio del 27 maggio 2015 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Protezione dalle pigioni abusive). Con questo progetto si prefiggeva essenzialmente di introdurre a livello nazionale l’obbligo del modulo per comunicare al conduttore subentrante la pigione del suo predecessore. Anche questo disegno prevedeva che per comunicare gli aumenti di pigione o gli adeguamenti degli importi in acconto per le spese accessorie sarebbe stata sufficiente la riproduzione meccanica della firma32. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno deciso, rispettivamente l’8 giugno e il 13 settembre 2016, di non entrare in materia sul disegno, sicché anche questo progetto si è arenato33.
Nel progetto preliminare si rinuncia alla restrizione proposta dal Consiglio federale nei suoi messaggi del 12 dicembre 200834 e del 27 maggio 201535 di ammettere la firma in facsimile soltanto in caso di aumento della pigione e di adeguamenti degli importi in acconto per le spese accessorie. In tal modo il progetto preliminare è in linea con gli interventi parlamentari presentati su questo tema36. L’ammissibilità della firma riprodotta meccanicamente per tutte le comunicazioni del locatario secondo l’articolo 269d CO fa chiarezza ed evita problemi di interpretazione. Inoltre, il progetto preliminare consente di realizzare l’obiettivo di diminuire considerevolmente l’onere amministrativo. D’altronde, i diritti del conduttore non sono scalfiti. La firma in facsimile consente di attribuire una dichiarazione a una persona identificabile.
Ammettendo la firma riprodotta meccanicamente (facsimile) da parte del locatore per comunicare un aumento di pigione e altre modificazioni unilaterali, la firma in facsimile e la firma autografa sono poste su uno stesso piano.
2.2.2 Forma scritta degli aumenti di pigione previsti in una pattuizione di pigioni scalari (art. 269d cpv. 5 CO)
2.2.2.1 Prescrizioni formali
L’articolo 269c CO stabilisce le condizioni di validità di una pattuizione che prevede l’aumento periodico della pigione di un determinato importo: la locazione è conclusa per almeno tre anni; la pigione è aumentata una volta all’anno al massimo;
31 Oggetto 08.081 del Consiglio federale. (CO. Locazione e affitto), 12 dicembre 2008, www.parlamento.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > 08.081 (pagina consultata il 30.7.2021).
32 FF 2015 3213
33 Oggetto 15.044 del Consiglio federale. (CO. Diritto di locazione), 27 maggio 2015, www.parlamento.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > 15.044 (pagina consultata il 30.7.2021).
34 FF 2009 311, in particolare 326 e 343
35 FF 2015 3213
36 Mozione 04.3235 «Firma di moduli per l’adattamento di contratti di locazione» di Georges Theiler del 6 maggio 2004, mozione 07.3159 «Aumenti di pigione. Facsimile di firma» di Rudolf Steiner del 22 marzo 2007 e mozione 08.3654 «Aumento della pigione. Autorizzazione di firme riprodotte in modo meccanico» di Esther Egger-Wyss del
3 ottobre 2008.