Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 39 pagine
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approvato dal Cantone per comunicare l’aumento di pigione. La modifica proposta deve essere emanata sotto forma di legge federale. Questa nuova disposizione è in contraddizione con l’attuale articolo 19 capoverso 2 OLAL; questa contraddizione andrà risolta mediante un adeguamento di tale articolo.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
L’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Il progetto non contiene disposizioni relative a sussidi e non prevede crediti d’impegno né limiti di spesa. I progetti preliminari non sono dunque assoggettati al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
6.5 Delega di competenze legislative
I progetti preliminari non richiedono la delega di competenze legislative al Consiglio federale o ad altre unità amministrative.
Il progetto preliminare in adempimento dell’iniziativa parlamentare «Aumenti delle pigioni scalari. Evitare i moduli inutili» prevede che in futuro per comunicare gli aumenti di pigione in base a una scala pattuita non si dovrà più utilizzare un modulo ufficiale. Questo richiede una modifica dell’articolo 19 capoverso 2 OLAL. La competenza del Consiglio federale per una tale modifica si basa sull’articolo 253a capoverso 3 CO, secondo il quale il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.
6.6 Protezione dei dati
Secondo il progetto 1 la richiesta scritta di sublocazione o (nell’ambito degli affitti agricoli) di locazione deve tra l’altro contenere i nomi rispettivamente dei subconduttori o dei conduttori e la pigione. Il conduttore o l’affittuario devono indicare queste e altre informazioni al locatore affinché questi possa valutare se dare il suo consenso scritto. Questo dovrebbe verosimilmente corrispondere alla comunicazione di dati personali secondo l’articolo 3 lettera a della legge federale del 19 giugno 201978 sulla protezione dei dati (LPD). Già secondo il diritto vigente, il consenso a sublocare o (nell’ambito degli affitti agricoli) locare un oggetto può essere negato se il conduttore o l’affittuario rifiuta di informare sulle condizioni di sublocazione o locazione. Nel progetto 1 gli articoli 262 capoverso 2 e 291 capoverso 2 CO definiscono esplicitamente quali indicazioni devono figurare sulla richiesta rispettivamente di sublocazione o locazione. In altre parole, la comunicazione di dati personali si basa in questo contesto su una giustificazione legale secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPD.
78 RS 235.1