Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 39 pagine
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giudice (cpv. 1 lett. e). Il capoverso 3 lettera a precisa che questi due motivi di contestazione non si applicano se la cosa locata occorre al fabbisogno personale urgente del locatore, dei suoi stretti parenti o affini.
Il progetto preliminare prevede una modifica dell’articolo 271a capoverso 3 lettera a CO. I motivi di annullamento di cui al capoverso 1 lettere d ed e non si applicano se il locatore fa valere un bisogno personale importante e attuale sulla base di una valutazione oggettiva. Questa riformulazione è volta a limitare la possibilità di invocare i motivi di annullamento di disdette fondate sul bisogno personale del locatore al fine di rendere tali disdette più facilmente attuabili.
2.3.3 Protrazione della locazione (art. 272 CO)
L’articolo 272 capoverso 2 CO contiene un elenco non esaustivo dei criteri che l’autorità competente deve ponderare per valutare una richiesta di protrazione. Tra questi criteri figura l’eventuale bisogno personale del locatore o dei suoi stretti parenti o affini, nonché l’urgenza temporale e materiale di siffatto bisogno.
Il progetto preliminare prevede una modifica dell’articolo 272 capoverso 2 lettera d CO. Nella ponderazione degli interessi si deve tenere conto dell’importanza e dell’attualità di siffatto bisogno fondate su una valutazione oggettiva. Con la nuova formulazione si riducono le condizioni poste all’urgenza, di modo che il bisogno personale acquisisce un peso maggiore nella ponderazione degli interessi.
2.3.4 Rinuncia a modifiche puntuali nel diritto procedurale
In origine l’iniziativa parlamentare 18.475 chiedeva anche modifiche del diritto procedurale per contenziosi concernenti disdette di locazione a seguito di un bisogno personale del locatore o dei suoi parenti. Si proponeva di stabilire l’applicabilità della procedura sommaria con fissazione di termini che assicurino l’evasione dei contenziosi civili entro un lasso di tempo ragionevolmente breve (al massimo alcuni mesi), eventualmente anche attraverso la limitazione dei rimedi di diritto.
Anche se la durata delle procedure nei contenziosi in materia di disdetta della locazione per bisogno personale è talvolta stata criticata, a giusta ragione, perché complica la disdetta rapida della locazione prevista dalla legge, è questo un problema inerente all’applicazione dei diritti come li prevede il diritto materiale. Nel caso di disdetta della locazione per bisogno personale questo problema è particolarmente acuto, poiché la disdetta può essere contestata e, allo stesso tempo, la locazione può essere protratta. Il diritto procedurale deve garantire la disdetta effettiva di questi diritti. Occorre precisare che nella prassi la maggioranza dei casi possono essere risolti mediante una conciliazione. Ad ogni modo, le questioni che si pongono in questo contesto devono essere esaminate nel quadro generale delle procedure di diritto di locazione e non singolarmente, nell’ottica di contenziosi legati alla disdetta della locazione per bisogno personale.
Poiché le questioni dell’ammissibilità della disdetta e della protrazione della locazione richiedono un esame approfondito degli argomenti di fatto e di diritto e la