Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 39 pagine
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2.1.2.6 Disdetta straordinaria dell’affitto
Il nuovo articolo 262 capoverso 6 CO fornisce al locatore un motivo straordinario per recedere dal contratto quando determinate condizioni stabilite dalla legge sono adempiute. Il nuovo articolo 291 capoverso 6 CO offre la stessa protezione legale nel caso dell’affitto. Il motivo di disdetta straordinaria può essere invocato soltanto se l’affittuario non rispetta le prescrizioni concernenti la locazione. Invece, non è previsto esplicitamente alcun motivo di disdetta straordinaria in caso di inosservanza delle prescrizioni concernenti il subaffitto.
2.1.3 Posizioni delle minoranze
Una minoranza respinge la versione del progetto preliminare approvato dalla Commissione; secondo l’articolo 74 capoverso 5 della legge sul Parlamento (LParl)27 questo equivale a una non entrata in materia. A suo avviso, è irrinunciabile attenersi all’attuale paradigma, secondo il quale di principio il conduttore ha il diritto di sublocare e il locatore non può imporgli limitazioni a sua discrezione. Di conseguenza, tale minoranza vuole che nella legge le condizioni per negare il consenso alla sublocazione siano elencate esaustivamente e limitate alla sublocazione di abitazioni. Ritiene inoltre inopportuno estendere le condizioni per la sublocazione anche ai casi di subaffitto.
Un’altra minoranza ritiene che il progetto preliminare debba attuare il cambio di paradigma richiesto dall’iniziativa parlamentare in modo ancor più coerente. A suo avviso, non è opportuno che, da un lato, la legge ammetta la sublocazione soltanto con il consenso scritto del locatore e poi, dall’altro, definisca le condizioni alle quali tale consenso può essere rifiutato. Secondo questa minoranza, la legge non deve limitare la libertà contrattuale delle parti, che essa fondamentalmente riconosce.
2.2 Punti essenziali del progetto 2 (prescrizioni formali)
2.2.1 Ammissibilità della firma riprodotta meccanicamente (art. 269d cpv. 4 CO)
La forma scritta è disciplinata nelle disposizioni generali del CO. Secondo l’articolo 14 capoverso 2 CO la riproduzione meccanica della firma autografa è riconosciuta sufficiente solo laddove sia ammessa dall’uso e specialmente quando si tratti della firma di cartevalori emesse in gran numero.
Secondo l’interpretazione del Tribunale federale, l’articolo 14 capoverso 2 CO presuppone che il ricorso alla firma in facsimile sia comunemente ammesso dall’uso. Si tratta di una questione di fatto28. Secondo il Tribunale federale, l’articolo 14 capoverso 2 CO costituisce un’eccezione alla firma autografa come elemento essenziale della forma scritta, per rispettare l’esigenza della forma scritta qualificata nel modulo ufficiale29.
27 RS 171.10
28 Sentenza del TF 4C.110/2003 dell’8 luglio 2003 consid. 3.5.
29 DTF 138 III 401 consid. 2.4.2 pag. 406.