Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 39 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

I tre progetti preliminari prevedono modifiche e integrazioni agli articoli 261, 262, 269d, 271, 272 e 291 CO. Si fondano sull’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)77, secondo il quale la legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione. Parte delle disposizioni proposte poggia sull’articolo 109 capoverso 1 Cost., secondo il quale la Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare contro le pigioni abusive, nonché sull’impugnabilità di disdette abusive e sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli adeguamenti del CO e dell’OLAL volti ad attuare le quattro iniziative parlamentari sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera.

6.3 Forma dell’atto

I progetti preliminari prevedono di modificare e integrare articoli vigenti a livello di legge. Gli adeguamenti concernono gli articoli 261, 262, 269d, 271, 272 e 291 CO nella parte dedicata al diritto di locazione. L’articolo 164 capoverso 1 Cost. prevede che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Visto che le modifiche previste sono importanti, devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’articolo 163 capoverso 1 stabilisce la competenza dell’Assemblea federale a emanare norme di diritto sotto forma di legge federale. Gli atti normativo sottostanno al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

Il progetto preliminare in adempimento dell’iniziativa parlamentare «Aumenti delle pigioni scalari. Evitare i moduli inutili» prevede una modifica dell’articolo 269d CO. Secondo il vigente articolo 269d capoverso 1 CO, il locatore deve comunicare, motivandolo, l’aumento di pigione con un modulo approvato dal Cantone. Il contenuto del modulo per notificare al conduttore aumenti di pigione e altre modificazioni unilaterali del contratto ai sensi dell’articolo 269d CO è definito all’articolo 19 capoverso 1 OLAL. L’articolo 19 capoverso 2 OLAL stabilisce che i capoversi 1 e 1bissi applicano per analogia se il locatore adegua la pigione a un indice pattuito o l’aumenta in base a una scala pattuita. Per le pigioni scalari, la notificazione può essere fatta al più presto quattro mesi prima dell’inizio dell’aumento di pigione. I Cantoni possono dichiarare modulo legalmente sufficiente ai sensi del presente articolo la copia delle pattuizioni di pigione. Il progetto preliminare prevede un nuovo capoverso, secondo il quale per comunicare aumenti di pigione previsti in una pattuizione di pigioni scalari secondo l’articolo 269c CO è sufficiente la forma scritta. Si tratta di una disposizione importante che contiene norme di diritto nella misura in cui istituisce un’eccezione all’obbligo del locatore di utilizzare un modulo

77 RS 101