Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 39 pagine
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Inoltre, sempre secondo l’articolo 22 del contratto-quadro vodese, il conduttore è garante nei confronti del locatore principale che il sublocatore non sublocherà a sua volta la cosa senza l’autorizzazione del locatore principale. Il locatore ha 30 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta del conduttore per pronunciarsi. Queste due condizioni non figurano all’articolo 262 CO, né nella sua versione vigente né nella nuova versione proposta.
Si dovrà stabilire quali effetti concreti avrà la modifica dell’articolo 262 CO per il contratto-quadro vodese.
3.1.5 Articolo 291 CO (subaffitto)
L’articolo 291 CO disciplina le fattispecie del subaffitto e della locazione da parte dell’affittuario. Il tenore corrisponde in gran parte a quello dell’articolo 262 CO. L’adeguamento e l’integrazione della disposizione concernente la sublocazione hanno conseguenze anche sull’articolo 291 CO. Le disposizioni concernenti il subaffitto non sono interessate. Le modifiche concrete sono esposte al numero 2.1.2 dedicato al subaffitto.
La revisione dell’articolo 291 CO tiene conto delle particolarità del contratto di affitto. Per il resto si rinvia alle considerazioni relative alla sublocazione.
Per una minoranza III e una minoranza IV la trattazione in parallelo del subaffitto non è opportuna. Secondo tali minoranze, il subaffitto pone tutt’altre questioni e la legge deve in particolare considerare che proprio nei contratti di affitto la sublocazione di locali commerciali svolge un ruolo importante.
3.2 Commento ai singoli articoli del progetto 2 (aumenti delle pigioni scalari e firma in facsimile)
3.2.1 Articolo 269d CO (aumenti delle pigioni e altre modificazioni unilaterali del contratto da parte del locatore)
I nuovi capoversi 4 e 5 risultano dal trattamento coordinato delle iniziative parlamentari 16.458 e 16.459, che chiedono entrambe di aggiungere un nuovo capoverso 4 all’articolo 269d CO.
Il nuovo articolo 269d capoverso 4 precisa che per la comunicazione di un aumento di pigione e di altre modificazioni unilaterali del contratto è sufficiente una firma riprodotta meccanicamente sul modulo ufficiale.
Questa normativa vale per la comunicazione di aumenti di pigione, adeguamenti degli importi in acconto per le spese accessorie e altre modificazioni unilaterali del contratto da parte del locatore, ma non per la disdetta. Integra la disposizione generale dell’articolo 14 capoverso 2 CO, secondo la quale la riproduzione meccanica della firma autografa è riconosciuta sufficiente solo laddove sia ammessa dall’uso. La comunicazione di aumenti di pigione, di adeguamenti degli importi in acconto per le spese accessorie e di modificazioni unilaterali del contratto implica l’emissione di un numero considerevole di documenti. Finora l’impiego della firma in facsimile nelle comunicazioni in questione non era ammesso dall’uso. Il nuovo