Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 39 pagine
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tratti di locazione individuali per alloggi e locali commerciali. Su comune richiesta delle parti contraenti, a tale contratto quadro può essere conferita l’obbligatorietà generale. Le disposizioni d’obbligatorietà generale del contratto-quadro sono imperative per tutti i rapporti di locazione nel campo d’applicazione territoriale e materiale (art. 5 cpv. 1 della legge sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà generale). Inoltre, su comune richiesta delle parti contraenti, è possibile, a determinate condizioni, derogare nel contratto-quadro a disposizioni imperative del diritto di locazione.
Il 24 giugno 2020 il Consiglio federale ha emanato un suo decreto che approva la dichiarazione di obbligatorietà generale del contratto-quadro «Dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du Canton de Vaud». Inoltre, ha autorizzato una deroga a disposizioni imperative del diritto di locazione71. Le «Dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du Canton de Vaud»72 contemplano all’articolo 22 una disposizione sulla sublocazione. Secondo l’articolo 2 lettera c del summenzionato decreto del Consiglio federale, l’articolo 22 può derogare a disposizioni imperative del diritto di locazione. Il decreto del Consiglio federale è entrato in vigore il 1° luglio 2020 ed è valido fino al 30 giugno 2026 (art. 3). Le parti al contratto-quadro del Cantone di Vaud potranno, a tempo debito, chiedere di rinnovare la dichiarazione di obbligatorietà generale all’autorità cantonale competente e, al Consiglio federale, di autorizzare la deroga a disposizioni imperative del diritto di locazione.
L’autorizzazione a derogare a disposizioni imperative del diritto di locazione si riferisce al vigente articolo 262 CO e fa seguito alla comune richiesta delle quattro parti al contratto.
Secondo l’articolo 22 del contratto-quadro del Cantone di Vaud, un conduttore che intende locare in tutto o in parte la cosa deve ottenere preventivamente il consenso scritto del locatore in cui devono figurare le condizioni della sublocazione e le indicazioni di cui all’articolo 262 CO. Le condizioni concernenti l’ottenimento di un consenso scritto da parte del locatore e l’indicazione di determinate informazioni sono conformi allo spirito e allo scopo del nuovo articolo 262 capoversi 1 e 2 CO. Contrariamente al contratto-quadro vodese, l’articolo 262 capoverso 1 CO non precisa esplicitamente in quale momento il consenso deve essere dato. A seconda che il rimando all’articolo 262 CO sia dinamico o statico, l’adeguamento della disposizione concernente la sublocazione ha effetti sull’applicazione dell’articolo 22 del contratto-quadro cantonale.
Secondo l’articolo 22 del contratto-quadro vodese, il conduttore non può sublocare l’intera cosa per una durata indeterminata; è possibile derogare a questo principio previo consenso scritto del locatore.
71 BBl 2020 5751 (ted.); FF 2020 5585 (franc.)
72 Il contratto-quadro cantonale può essere consultato sul sito Internet del Cantone di Vaud e su quello dell’Ufficio federale delle abitazioni agli indirizzi seguenti: www.vd.ch > Toutes les actualités > Décisions du Conseil d’État > Séance du Conseil d’État du mercredi
27 mai 2020 e www.ufab.admin.ch > Diritto di locazione > Il contratto-quadro di locazione (pagine consultate il 30.7.2021).