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Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 39 pagine

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non farà più ritorno all’abitazione. A suo avviso, è anche fondamentale che questa condizione si applichi unicamente alle abitazioni e non ai locali commerciali.

Una minoranza II critica l’incoerenza della nuova disposizione. A suo avviso, è chiaro che l’iniziativa parlamentare mira a un cambiamento di paradigma e che intende imporre in modo generalizzato per le sublocazioni il consenso del locatore. Di conseguenza non dovrebbe più figurare nella legge alcun elenco esemplare dei motivi per i quali il locatore può rifiutare il consenso; chiede pertanto che il capoverso 4 sia stralciato.

L’articolo 262 capoverso 3 CO prevede che il conduttore è responsabile verso il locatore se il subconduttore usa della cosa locata in modo diverso da quello permesso al conduttore. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subconduttore. Questa normativa è mantenuta tale e quale e costituisce ora il capoverso 5.

L’articolo 262 capoverso 6 CO, oltre all’attuale disposizione concernente la sublocazione, integra i motivi di disdetta straordinaria in materia di diritto di locazione. Se la sublocazione avviene senza il consenso scritto del locatore oppure se il conduttore ha fornito indicazioni false o non ha informato il locatore sulle modifiche (cfr. le condizioni di cui al cpv. 3), il locatore può, dopo diffida scritta infruttuosa, recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. Se una di queste fattispecie si realizza, le condizioni sono violate e il rapporto di fiducia è rotto. Questo riveste un valore di natura legislativa secondo il quale, in tali casi, il locatore deve poter invocare un motivo di disdetta straordinaria. La condizione di una diffida scritta infruttuosa offre ai conduttori la possibilità di ristabilire la conformità al diritto.

Una minoranza III ritiene che non sia giustificato, per l’inosservanza di una prescrizione formale, comminare una sanzione così pesante come la disdetta straordinaria. A suo avviso il capoverso 6 dovrebbe dunque essere formulato in modo tale da collegare la sanzione alla violazione delle condizioni materiali della sublocazione.

3.1.2 Atre disposizioni del diritto di locazione in relazione con la sublocazione

Gli articoli 268–268b CO disciplinano il diritto di ritenzione del locatore, che si estende agli oggetti introdotti dal subconduttore nella misura in cui questi non abbia pagato la pigione al sublocatore (art. 268 cpv. 2). L’articolo 268 capoverso 1 CO precisa che il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione per la pigione annuale scaduta e per quella del semestre in corso. L’attuazione del progetto non modifica l’esistenza né l’esercizio del diritto di ritenzione del locatore concernente locali commerciali. Non è riconosciuto un diritto equivalente nel caso di locali di abitazione.

L’articolo 273b CO si riferisce anch’esso alla sublocazione. Secondo il capoverso 1 le disposizioni del capitolo III (art. 271 CO segg.), che disciplina la protezione dalla disdetta di locali d’abitazione e commerciali, sono applicabili alla sublocazione, sempre che non sia sciolta la locazione principale. La sublocazione può essere prorogata soltanto per la durata della locazione principale. Secondo l’articolo 273b capoverso 2 CO, se la sublocazione è intesa principalmente a eludere le disposizioni