Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 39 pagine

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possibilità di assumere prove – perché il contenzioso sfocerà in una decisione esecutiva –, un’applicazione generalizzata della procedura sommaria per disciplinare questo genere di contenziosi non sembra opportuna. Il legislatore vi ha deliberatamente rinunciato quando ha adottato il Codice di procedura civile (CPC); al capitolo concernente la tutela giurisdizionale nei casi manifesti secondo l’articolo 257 CPC ha già previsto la procedura sommaria, tuttavia a determinate condizioni, ovvero che i fatti siano incontestati o immediatamente comprovabili e che la situazione giuridica sia chiara. In questi casi una procedura sommaria è già applicata oggi, e la richiesta dell’iniziativa parlamentare è adempiuta. Negli altri casi è assai discutibile che il ricorso a una procedura sommaria sia sensato ed efficace.

Una restrizione dei rimedi giuridici può entrare in considerazione soltanto in modo molto limitato e in un contesto generale, se non è già il caso oggi: nel diritto vigente le possibilità di ricorso sono già limitate nella procedura sommaria mediante il valore litigioso minimo. Inoltre, adeguamenti di questo tipo non dovrebbero essere esaminati singolarmente per questi conteziosi concernenti disdette della locazione per bisogno personale, bensì essere esaminati e se del caso attuati in un contesto più ampio delle procedure di diritto di locazione.

Considerata la situazione, la Commissione rinuncia a introdurre nel diritto procedurale adeguamenti puntuali in relazione a contenziosi concernenti disdette di locazioni per bisogno personale. Ritiene piuttosto che sia necessario, in un primo tempo, modificare il diritto materiale. Per contro, l’opportunità di una modifica del diritto procedurale allo scopo di accelerare le procedure non può essere esaminata unicamente nell’ottica dei contenziosi concernenti disdette di locazioni per bisogno personale, bensì nel contesto più ampio dei diversi contenziosi in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali, possibilmente esaminando anche la questione delle risorse necessarie per accelerare le procedure. Questi lavori potrebbero essere svolti, ad esempio, nell’ambito del progetto di modifica in corso del CPC (oggetto 20.026), nel quadro del quale sono state avanzate proposte a tal riguardo.

2.3.5 Posizioni della minoranza

Una minoranza respinge la legge nella forma approvata dalla Commissione, ciò che secondo l’articolo 74 capoverso 5 LParl equivale a una proposta di non entrata in materia. A suo avviso, le condizioni per far valere il bisogno personale devono essere formulate nella legge in modo più restrittivo per non mettere in pericolo la tutela dalle disdette per vendetta.

2.4 Rapporto con il diritto europeo

Nell’Unione europea (UE) il diritto di locazione compete ai differenti Stati membri. La legislazione in materia è il risultato dell’evoluzione propria di ciascuno Stato. Inoltre, i confronti sono resi difficili a causa della diversa rilevanza del mercato delle abitazioni in locazione nei diversi Stati e dalla differente quota di abitazioni sussidiate o dai provvedimenti attuati per promuovere la costruzione di abitazioni.