Avamprogetto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine

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2 L’obbligo ha effetto a partire dalla data di rilascio del visto e si estingue con la partenza dello straniero dalla Svizzera, al più tardi però 12 mesi dopo l’entrata. Le spese scoperte occasionate durante tale periodo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi.

3 L’importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.

Art. 8 Procedura

1 La dichiarazione di garanzia va controllata dall’autorità cantonale o comunale competente.

2 In singoli casi motivati, i dati relativi alla dichiarazione di garanzia possono essere comunicati alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.

Art. 9 Assicurazione di viaggio

1 A prescindere dalla firma di una dichiarazione di garanzia di cui all’articolo 6, l’autorità competente per il rilascio dei permessi chiede che venga stipulata un’assicurazione di viaggio se non è garantita in altro modo la copertura dei costi di un’operazione di salvataggio, di un rimpatrio per motivi medici, del soccorso medico d’emergenza nonché delle cure ospedaliere di emergenza in caso di infortunio o malattia improvvisa durante il soggiorno (art. 10). La copertura minima dell’assicurazione è di 50 000 franchi.

2 L’assicurazione di viaggio dev’essere stipulata presso una società d’assicurazioni:

a. con sede o filiale in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS; e

b. autorizzata, dall’autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede, a stipulare assicurazioni di viaggio.

Art. 10 Altre garanzie

D’intesa con l’autorità competente per il rilascio dei permessi, gli stranieri possono produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti a coprire le spese di soggiorno e di ritorno.

Sezione 3: Domanda e rilascio del visto

Art. 11 Visto

1 Un visto può essere rilasciato agli stranieri che adempiono le condizioni d’entrata di cui all’articolo 1.

2 Il visto è un’attestazione di controllo con contrassegno di sicurezza apposta sul documento di viaggio dello straniero. Racchiude informazioni sullo scopo del viag-