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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine

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soggiorno va comprovato mediante un documento valido (titolo di soggiorno), munito di una protezione adeguata contro le falsificazioni.

2 Se sono adempite le condizioni d’entrata di cui all’articolo 1 e se è garantita segnatamente la partenza dal Paese entro i termini previsti, non necessitano di un visto d’entrata per un soggiorno inferiore a tre mesi con scopo conforme all’articolo 13 capoverso 1 e per le missioni ufficiali:

a. i cittadini di Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia nonché i cittadini di Argentina, Australia, Brasile, Canada, El Salvador, Guatemala, Guyana, Messico, Nicaragua, Stati Uniti d’America, Sudafrica, Uruguay e Venezuela;

b. i titolari di un passaporto ufficiale valido, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Marocco, Perù e Tunisia, nonché di altri Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia e i titolari di un passaporto diplomatico valido dell’Iran;

c. i titolari di un passaporto valido rilasciato dal loro Paese e di un titolo di soggiorno permanente rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, da Andorra, Canada, Monaco, San Marino o dagli Stati Uniti d’America; il permesso di soggiorno va comprovato per mezzo di un titolo di soggiorno;

d. i titolari di un visto Schengen valido e di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ordinario valido rilasciato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar o Tailandia;

e. i titolari di un visto Schengen valido e di un passaporto ordinario valido rilasciato da Taiwan7.

3 In collaborazione con il DFAE, l’UFM indica in un’istruzione i titoli di soggiorno e i visti Schengen riconosciuti (cpv. 2 lett. c-e).

4 L’UFM può, in singoli casi, esimere dall’obbligo del visto cittadini di altri Stati. D’intesa con le autorità federali e cantonali competenti, può semplificare le formalità in materia di visto e concludere, con le agenzie di viaggio, accordi sulle modalità e gli obblighi definiti nella presente ordinanza.

Art. 5 Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito aeroportuale

1 I passeggeri in transito aeroportuale del traffico di linea concessionato, titolari di un passaporto valido e riconosciuto, non necessitano di un visto se:

a. non abbandonano la zona di transito;

b. riprendono il volo entro 48 ore;

c. dispongono del documento di viaggio necessario per entrare nel Paese di destinazione;

d. possiedono un biglietto d’aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione; e

7 La presente disposizione non influisce sul riconoscimento internazionale di Taiwan da parte della Svizzera.