Avamprogetto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 27Fedlex · Progetto

Art. 30 DFAE

1 Il DFAE è competente per le autorizzazioni e i rifiuti d’entrata nei confronti di:

a. persone che, in ragione della loro posizione politica, incidono sulle relazioni internazionali della Svizzera;

b. titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera;

c. persone che godono di privilegi e immunità in virtù del diritto internazionale, in particolare delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 196141 sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 196342 sulle relazioni consolari o in virtù di accordi di sede con la Svizzera.

2 In casi particolari e d’intesa con l’UFM, il DFAE può autorizzare al rilascio del visto anche altri servizi oltre alle rappresentanze all’estero.

Art. 31 Sorveglianza

Il DFAE e il DFGP sorvegliano l’esecuzione delle disposizioni sul visto.

Sezione 9: Consultazione, informazione, supplenza e collaborazione

Art. 32 Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto

1 Il DFAE o l’UFM sottopone per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l’ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente:

a. all’Ufficio federale di polizia;

b. al Segretariato di Stato dell’economia;

c. all’Amministrazione federale delle finanze;

d. alle autorità cantonali di polizia degli stranieri.

2 Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 17 cpv. 243 e 25 CAS44), la competente rappresentanza all’estero trasmette la domanda di visto all’UFM. Questo provvede alla trasmissione alle autorità estere competenti. La procedura è retta dalle disposizioni pertinenti dell’ICC 45.

3 L’UFM informa gli altri Stati Schengen46 nei casi previsti dall’ICC.

41 RS 0.191.01.

42 RS 0.191.02.

43 In combinato disposto con l’all. V ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 60).

44 GU L 239 del 22.09.2000, pag. 19.

45 Cap. V n. 2.3 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 12).

46 All. 14 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 108).