Avamprogetto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine
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Art. 30 DFAE
1 Il DFAE è competente per le autorizzazioni e i rifiuti d’entrata nei confronti di:
a. persone che, in ragione della loro posizione politica, incidono sulle relazioni internazionali della Svizzera;
b. titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera;
c. persone che godono di privilegi e immunità in virtù del diritto internazionale, in particolare delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 196141 sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 196342 sulle relazioni consolari o in virtù di accordi di sede con la Svizzera.
2 In casi particolari e d’intesa con l’UFM, il DFAE può autorizzare al rilascio del visto anche altri servizi oltre alle rappresentanze all’estero.
Art. 31 Sorveglianza
Il DFAE e il DFGP sorvegliano l’esecuzione delle disposizioni sul visto.
Sezione 9: Consultazione, informazione, supplenza e collaborazione
Art. 32 Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto
1 Il DFAE o l’UFM sottopone per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l’ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente:
a. all’Ufficio federale di polizia;
b. al Segretariato di Stato dell’economia;
c. all’Amministrazione federale delle finanze;
d. alle autorità cantonali di polizia degli stranieri.
2 Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 17 cpv. 243 e 25 CAS44), la competente rappresentanza all’estero trasmette la domanda di visto all’UFM. Questo provvede alla trasmissione alle autorità estere competenti. La procedura è retta dalle disposizioni pertinenti dell’ICC 45.
3 L’UFM informa gli altri Stati Schengen46 nei casi previsti dall’ICC.
41 RS 0.191.01.
42 RS 0.191.02.
43 In combinato disposto con l’all. V ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 60).
44 GU L 239 del 22.09.2000, pag. 19.
45 Cap. V n. 2.3 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 12).
46 All. 14 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 108).