Avamprogetto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine

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Art. 33 Supplenza nella procedura di rilascio del visto

1 La supplenza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all’estero degli Stati Schengen è retta dall’articolo 12 capoversi 2 e 3 CAS e dalle disposizioni pertinenti dell’ICC47. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.

2 D’intesa con il DFAE, il DFGP può concludere con gli Stati Schengen trattati di supplenza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.

Art. 34 Collaborazione consolare in loco

La collaborazione fra le rappresentanze all’estero degli Stati Schengen nella procedura di rilascio del visto è retta dalle disposizioni pertinenti dell’ICC48.

Art. 35 Collaborazione fra le autorità svizzere

Le autorità federali e cantonali preposte all’esecuzione delle disposizioni sull’entrata sbrigano le domande in modo spedito. Lavorano in stretto contatto tra di loro.

Sezione 10: Sorveglianza dell’arrivo all’aeroporto

Art. 36 Sistema di riconoscimento facciale

L’autorità di controllo alla frontiera può impiegare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l’articolo 103 capoverso 1 LStr49. Il sistema è basato su una procedura biometrica per misurare i lineamenti delle persone che arrivano all’aeroporto.

Art. 37 Dati contenuti nel sistema

1 Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti:

a. un’immagine statica del viso (immagine primaria);

b. cognomi, nomi e pseudonimi della persona in questione;

c. data di nascita;

d. sesso;

e. cittadinanza;

f. aeroporto di partenza;

47 Cap. II n. 1.2 e 2.3 ICC (GU 326 del 22.12.2005, pag. 7 e 8).

48 Cap. VIII ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 19).

49 RS 142.20.