Avamprogetto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine
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Art. 29 Dati contenuti nel sistema
1 Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti:
a. un’immagine statica del viso (immagine primaria);
b. cognomi, nomi e pseudonimi della persona in questione;
c. data di nascita;
d. sesso;
e. cittadinanza;
f. aeroporto di partenza;
g. riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo;
h. luogo, data e ora del rilevamento.
2 Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica del viso e memorizza i dati ottenuti.
3 I dati di cui al capoverso 1 lettere a-f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni orali della persona in questione.
Art. 30 Condizioni per il rilevamento dei dati
I dati di cui all’articolo 29 possono essere rilevati quando una persona che giunge in un aeroporto svizzero per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 31 Condizioni per interrogare il sistema
I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l’identità o la provenienza di una persona che:
a. nella zona di transito dell’aeroporto viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d’asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e
b. non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.
Art. 32 Procedura per interrogare il sistema
1 Se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 30 e 31, viene acquisita un’immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.
2 Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all’articolo 29 capoverso 1.
3 L’immagine statica e i relativi dati biometrici destinati al confronto con l’immagine primaria vanno cancellati appena terminata l’interrogazione del sistema.