Avamprogetto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine
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Art. 21 Frontiera esterna
1 L’UFM stabilisce gli aeroporti aperti al passaggio di confine (frontiera esterna dello spazio Schengen) d’intesa con l’Amministrazione federale delle dogane, le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l’Ufficio federale dell’aviazione civile.
2 I controlli delle persone negli aeroporti aperti al passaggio di confine nonché le entrate e le partenze per via aerea sono disciplinate in base all’allegato VI numero 2 del Codice frontiere Schengen34.
3 L’entrata in punti diversi da tali aeroporti aperti al passaggio di confine richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell’area d’atterraggio.
Art. 22 Reintroduzione di controlli alla frontiera interna
1 Se sono adempite le condizioni previste all’articolo 23 paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen35, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione di controlli alla frontiera interna.
2 In casi urgenti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina a breve scadenza le misure immediatamente necessarie alla reintroduzione dei controlli alla frontiera. Il Consiglio federale ne va informato senza indugio.
3 Il Corpo delle guardie di confine procede ai controlli alla frontiera interna d’intesa con i Cantoni di confine.
Art. 23 Controlli alla frontiera
Il DFGP disciplina i controlli alla frontiera interna ed esterna.
Art. 24 Stranieri entrati legalmente
Si considera entrato legalmente in Svizzera ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 LStr lo straniero che abbia rispettato le prescrizioni sul possesso di documenti di legittimazione, sul visto e sul controllo di confine, e nei cui confronti non sia stato disposto né un divieto d’entrata né un’espulsione.
Sezione 7: Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto
Art. 25 Portata dell’obbligo di diligenza
34 GU L 105 del 13.04.2006, pag. 25.
35 GU L 105 del 13.04.2006, pag. 12.