Avamprogetto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine

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Art. 21 Frontiera esterna

1 L’UFM stabilisce gli aeroporti aperti al passaggio di confine (frontiera esterna dello spazio Schengen) d’intesa con l’Amministrazione federale delle dogane, le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l’Ufficio federale dell’aviazione civile.

2 I controlli delle persone negli aeroporti aperti al passaggio di confine nonché le entrate e le partenze per via aerea sono disciplinate in base all’allegato VI numero 2 del Codice frontiere Schengen34.

3 L’entrata in punti diversi da tali aeroporti aperti al passaggio di confine richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell’area d’atterraggio.

Art. 22 Reintroduzione di controlli alla frontiera interna

1 Se sono adempite le condizioni previste all’articolo 23 paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen35, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione di controlli alla frontiera interna.

2 In casi urgenti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina a breve scadenza le misure immediatamente necessarie alla reintroduzione dei controlli alla frontiera. Il Consiglio federale ne va informato senza indugio.

3 Il Corpo delle guardie di confine procede ai controlli alla frontiera interna d’intesa con i Cantoni di confine.

Art. 23 Controlli alla frontiera

Il DFGP disciplina i controlli alla frontiera interna ed esterna.

Art. 24 Stranieri entrati legalmente

Si considera entrato legalmente in Svizzera ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 LStr lo straniero che abbia rispettato le prescrizioni sul possesso di documenti di legittimazione, sul visto e sul controllo di confine, e nei cui confronti non sia stato disposto né un divieto d’entrata né un’espulsione.

Sezione 7: Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto

Art. 25 Portata dell’obbligo di diligenza

34 GU L 105 del 13.04.2006, pag. 25.

35 GU L 105 del 13.04.2006, pag. 12.