Avamprogetto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine

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secondo l’articolo 93 LStr38. Per le violazioni lievi dell’obbligo di diligenza da parte dell’impresa di trasporto, la multa secondo l’articolo 120a LStr39 è compresa nell’importo forfetario di cui al capoverso 1 lettera e.

Sezione 8: Autorità competenti

Art. 27 UFM

1 Il rilascio del visto compete all’UFM. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l’articolo 30, come pure quelle delle autorità cantonali in materia di stranieri se per il soggiorno previsto è richiesto un permesso di dimora.

2 L’UFM allestisce rapporti sull’immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti, il controllo alla frontiera esterna di Schengen e le misure sostitutive nazionali alle frontiere interne. In tale contesto collabora con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate.

3 L’UFM coopera alla formazione e al perfezionamento dei funzionari incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

4 All’UFM competono tutti i compiti non attribuiti a un’altra autorità federale, in particolare l’allestimento di rapporti sui visti rilasciati e rifiutati nonché la statistica in materia di visti.

Art. 28 Rappresentanze all’estero

1 Le rappresentanze all’estero sono competenti per il rilascio del visto a norma dell’articolo 14.

2 Se l’articolo 17 paragrafo 2 CAS40 o le istruzioni dell’UFM (art. 14 cpv. 2) lo prevedono, le rappresentanze all’estero sottopongono all’UFM, per decisione, le domande di visto di cui all’articolo 14 capoverso 1.

Art. 29 Autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata

In singoli casi motivati, l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata può, in via eccezionale e previa consultazione dell’UFM, rilasciare autonomamente il visto.

38 RS 142.20.

39 Art. 120 LStr nel testo del progetto di messaggio sull’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell’acquis di Schengen) e alle modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo per la trasposizione completa dell’acquis di Schengen già recepito; cfr. la prevista procedura di consultazione.

40 In combinato disposto con l’all. V ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 60).