Avamprogetto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine
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federale sulla protezione dei dati e la sezione sulla sicurezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 200014sull’informatica nell’Amministrazione federale nonché le raccomandazioni dell’Organo strategia informatica della Confederazione.
2 L’autorità di controllo alla frontiera adotta, nell’ambito di sua competenza, i provvedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati personali.
Art. 37 Statistiche e analisi
1 Il trattamento per scopi statistici o analisi interne dei dati rilevati nel sistema di riconoscimento facciale è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all’aeroporto, nella misura in cui il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali.
2 In assenza di una legge cantonale sulla protezione dei dati si applicano le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (art. 37)15.
3 I dati vanno trattati in modo da non permettere di risalire alla persona in questione.
Sezione 9: Protezione giuridica
Art. 38
1 Se un visto è rifiutato (art. 16) oppure revocato o annullato (art. 17), l’UFM emana, su domanda del richiedente, una decisione soggetta a emolumento.
2 A parte casi eccezionali motivati, l’entrata nel merito della domanda di decisione è vincolata al versamento di un anticipo sulle spese.
Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 40 Abrogazione del diritto previgente
L’ordinanza del 14 gennaio 199816 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è abrogata.
Art. 41 Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen
Le modifiche della presente ordinanza necessarie all’applicazione degli Accordi relativi alla normativa di Schengen17 sono disciplinate nell’allegato.
14 RS 172.010.58
15 RS 235.1
16 RS 142.211
17 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS; RS ... ; RU ... ; FF 2004 5747); Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea