Avamprogetto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine
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1 Sono considerati provvedimenti ragionevolmente esigibili dalle imprese di trasporto aereo e stradale e dalle società di navigazione (imprese di trasporto) secondo l’articolo 92 capoverso 2 LStr36:
a. il controllo della validità dei documenti di viaggio e dei visti prima della partenza;
b. l’impiego di mezzi semplici e adeguati per riconoscere le contraffazioni.
2 La scoperta di contraffazioni è considerata ragionevolmente esigibile se le caratteristiche della contraffazione sono state comunicate all’impresa di trasporto e se, nel caso specifico, è possibile scoprire con mezzi semplici la contraffazione del documento di viaggio.
3 L’UFM può esigere dall’impresa di trasporto ulteriori provvedimenti se:
a. determinati collegamenti sono a forte rischio di migrazione; o
b. è in forte aumento il numero delle persone sprovviste dei necessari documenti di viaggio per il transito, l’entrata o l’uscita.
Art. 26 Convenzioni con le imprese di trasporto
1 L’UFM può concludere convenzioni con le imprese di trasporto. Possono essere oggetto di tali convenzioni:
a. la cooperazione dell’UFM alla formazione e al perfezionamento nell’ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi atti a impedire l’entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio e dei visti necessari;
b. la consulenza dell’UFM al fine di prevenire e scoprire documenti e visti contraffatti;
c. l’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto secondo l’articolo 92 LStr37 e la collaborazione con le autorità in occasione del controllo dei documenti di viaggio e dei visti;
d. la procedura di respingimento e gli obblighi di assistenza e di rimpatrio delle imprese di trasporto nei confronti dei passeggeri cui è negato l’ingresso o il transito;
e. l’introduzione di importi forfetari a copertura delle spese in luogo e vece delle spese di mantenimento e di assistenza a carico delle imprese di trasporto secondo l’articolo 93 LStr;
f. la cooperazione tra le imprese di trasporto e le autorità in materia di rinvio coatto di persone nel loro Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo;
g. il modo di procedere in caso di controversie.
2 Se sono stati convenuti importi forfetari a copertura delle spese di cui al capoverso 1 lettera e, l’UFM assume le spese di mantenimento e di assistenza dei passeggeri
36 RS 142.20.
37 RS 142.20