Avamprogetto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine

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3 Per un soggiorno più lungo o con scopi diversi da quelli elencati al capoverso 1, la rappresentanza all’estero può rilasciare il visto solo se autorizzata dall’autorità competente (art. 21–23).

4 Lo straniero è vincolato allo scopo del viaggio e del soggiorno stabiliti nel visto.

Art. 14 Periodo di validità e durata del soggiorno

Il periodo di validità del visto viene stabilito tenendo conto delle esigenze del richiedente e della validità del documento di viaggio. È di cinque anni al massimo; se il visto è rilasciato per la prima volta, il periodo di validità non supera però i sei mesi, eccezion fatta per singoli casi motivati. Durante il periodo di validità, il richiedente può soggiornare in Svizzera per tre mesi sull’arco di sei mesi a decorrere dalla prima entrata in Svizzera.

Art. 15 Visto di ritorno

L’UFM e, su sua istruzione, gli uffici cantonali degli stranieri possono, in casi speciali, rilasciare visti di ritorno a stranieri il cui soggiorno in Svizzera non è regolato da un permesso di dimora o di domicilio.

Sezione 4: Rifiuto e revoca del visto

Art. 16 Rifiuto del visto

1 Il visto è rifiutato se

a. lo straniero non adempie le condizioni d’entrata di cui all’articolo 1;

b. non vengono prodotti i documenti necessari a valutare la domanda di visto (art. 12);

c. vengono fornite false indicazioni o prodotti documenti contraffatti o alterati allo scopo di ottenere fraudolentemente il visto;

d. sussistono fondati dubbi sull’identità del richiedente o sullo scopo del soggiorno;

e. il periodo di validità del documento di viaggio è inferiore a tre mesi, tenendo conto della validità allo scadere della durata del soggiorno indicata nel visto.

2 La rappresentanza all’estero notifica, senza formalità, il rifiuto del visto al richiedente. Lo informa del suo diritto di chiedere che l’UFM emani una decisione formale impugnabile (art. 38).

Art. 17 Revoca e annullamento del visto

1 L’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata revoca il visto se constata che le condizioni per l’entrata di cui all’articolo 1 non sono più adempite.

2 L’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata revoca il visto se: