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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine

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2 Un visto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 non è necessario per le persone esentate dall’obbligo del visto in virtù delle disposizioni degli allegati 1-4 ICC14.

3 Un visto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 non è necessario per:

a. i cittadini di Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia;

b. le persone con doppia cittadinanza, svizzera e straniera;

c. gli stranieri con un permesso di dimora, di domicilio o per frontalieri valido o in possesso di un documento rilasciato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

4 Se sussiste un obbligo del visto di cui all’articolo 4 capoverso 1 e se le condizioni d’entrata di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 2 sono adempite, i titolari di un passaporto ufficiale valido, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Marocco, Perù e Tunisia nonché di altri Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia sono esentati dall’obbligo del visto nazionale per un’entrata e un soggiorno non superiore a tre mesi. I cittadini dell’Iran sono esentati dall’obbligo del visto soltanto se titolari di un passaporto diplomatico valido15.

Art. 6 Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito aeroportuale

1 I passeggeri in transito aeroportuale del traffico di linea concessionato, titolari di un passaporto valido e riconosciuto, non necessitano di un visto se:

a. non abbandonano la zona di transito;

b. riprendono il volo entro 48 ore;

c. dispongono dei documenti di viaggio e dei visti necessari per entrare nel Paese di destinazione;

d. possiedono un biglietto d’aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione; e

e. prima di partire hanno prenotato un posto per proseguire il viaggio.

2 In deroga al capoverso 1, sono soggetti all’obbligo del visto secondo le disposizioni dell’allegato 3 capitolo I ICC16 i cittadini di Afghanistan, Bangladesh, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia e Sri Lanka.

13 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

(RS 0.142.112.681).

14 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 22, 25, 32, 37.

15 All. 2 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 25).

16 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 32.