Avamprogetto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto

3 Sono inoltre soggetti all’obbligo del visto i cittadini di Angola, Camerun, Guinea, India, Libano, Sierra Leone e Turchia17.

4 Non sono soggetti all’obbligo del visto:

a. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido;

b. i cittadini di cui al capoverso 2 titolari di un passaporto valido e di un titolo di soggiorno valido di Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti d’America o di uno Stato membro dell’AELS o dell’UE, che garantisce loro il diritto illimitato di rientro in uno di questi Stati;

c. i cittadini di cui al capoverso 3 titolari di un passaporto valido e di un visto valido o di un titolo di soggiorno valido di Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti d’America o di uno Stato membro dell’AELS o dell’UE.

Sezione 3: Dichiarazione di garanzia, assicurazione di viaggio e altre garanzie

Art. 7 Dichiarazione di garanzia

1 L’autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti (art. 2 cpv. 2).

2 Per gli stranieri non soggetti all’obbligo del visto provenienti da Stati con i quali non esiste alcun accordo di libera circolazione, la dichiarazione di garanzia può essere chiesta dagli organi di controllo alla frontiera.

3 Possono firmare una dichiarazione di garanzia:

a. i cittadini svizzeri;

b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio;

c. le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.

4 L’UFM mette a disposizione i moduli necessari secondo l’allegato 15 ICC18.

Art. 8 Portata

1 La dichiarazione di garanzia copre le spese per il sostentamento e il ritorno, comprese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche. La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.

2 L’obbligo ha effetto a partire dalla data di rilascio del visto e si estingue con la partenza dello straniero dalla Svizzera, al più tardi però 12 mesi dopo l’entrata. Le

17 All. 3 cap. II ICC (GU 326 C del 22.12.2005, pag. 33).

18 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 111.