Avamprogetto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine
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gio e del soggiorno, sul periodo di validità, il numero di passaggi del confine e la durata del soggiorno, nonché eventuali ulteriori condizioni.
3 L’UFM decide i particolari tecnici per l’impostazione della vignetta visto.
4 Per gruppi compatti può essere rilasciato un visto collettivo, a condizione che i membri entrino ed escano in gruppo.
Art. 12 Domanda di visto
1 Lo straniero deve presentare la domanda di visto inoltrando l’apposito modulo alla rappresentanza svizzera competente nel luogo di domicilio. L’UFM specifica le deroghe.
2 Alla domanda di visto vanno allegati il documento di viaggio nonché, su richiesta, altri documenti atti a comprovare lo scopo e le circostanze del soggiorno o transito previsti.
3 Per ottenere un visto di transito, lo straniero deve adempire le condizioni d’entrata di cui all’articolo 1 e produrre i documenti di viaggio e i visti che lo autorizzano a proseguire il viaggio o a entrare nello Stato di destinazione.
Art. 13 Rilascio del visto
1 La rappresentanza all’estero può rilasciare il visto per un soggiorno non superiore a tre mesi con i seguenti scopi:
a. turismo;
b. visita;
c. formazione teorica basata su un programma di studi;
d. cure mediche o soggiorno di cura;
e. partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo;
f. attività di autista al servizio di un’impresa con sede all’estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera (transito);
g. attività temporanea di corrispondente per media esteri;
h. servizi transfrontalieri, attività lucrativa per conto di un datore di lavoro straniero o colloqui d’affari, purché non superino otto giorni per anno civile. Fanno eccezione le attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse.
2 I Cantoni possono pronunciarsi in anticipo sulle domande di visto di cui al capoverso 1. L’UFM stabilisce i casi in cui la rappresentanza all’estero, prima di rilasciare il visto, deve chiedere il parere dell’autorità cantonale competente o dell’UFM.