Avamprogetto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

gio e del soggiorno, sul periodo di validità, il numero di passaggi del confine e la durata del soggiorno, nonché eventuali ulteriori condizioni.

3 L’UFM decide i particolari tecnici per l’impostazione della vignetta visto.

4 Per gruppi compatti può essere rilasciato un visto collettivo, a condizione che i membri entrino ed escano in gruppo.

Art. 12 Domanda di visto

1 Lo straniero deve presentare la domanda di visto inoltrando l’apposito modulo alla rappresentanza svizzera competente nel luogo di domicilio. L’UFM specifica le deroghe.

2 Alla domanda di visto vanno allegati il documento di viaggio nonché, su richiesta, altri documenti atti a comprovare lo scopo e le circostanze del soggiorno o transito previsti.

3 Per ottenere un visto di transito, lo straniero deve adempire le condizioni d’entrata di cui all’articolo 1 e produrre i documenti di viaggio e i visti che lo autorizzano a proseguire il viaggio o a entrare nello Stato di destinazione.

Art. 13 Rilascio del visto

1 La rappresentanza all’estero può rilasciare il visto per un soggiorno non superiore a tre mesi con i seguenti scopi:

a. turismo;

b. visita;

c. formazione teorica basata su un programma di studi;

d. cure mediche o soggiorno di cura;

e. partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo;

f. attività di autista al servizio di un’impresa con sede all’estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera (transito);

g. attività temporanea di corrispondente per media esteri;

h. servizi transfrontalieri, attività lucrativa per conto di un datore di lavoro straniero o colloqui d’affari, purché non superino otto giorni per anno civile. Fanno eccezione le attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse.

2 I Cantoni possono pronunciarsi in anticipo sulle domande di visto di cui al capoverso 1. L’UFM stabilisce i casi in cui la rappresentanza all’estero, prima di rilasciare il visto, deve chiedere il parere dell’autorità cantonale competente o dell’UFM.