Avamprogetto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine

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Art. 33 Comunicazione dei dati ad altri enti

1 I dati di cui all’articolo 29 capoverso 1 possono, in singoli casi, essere trasmessi ai seguenti servizi amministrativi che ne necessitano per una procedura d’asilo o d’allontanamento:

a. UFM;

b. uffici cantonali degli stranieri;

c. rappresentanze all’estero.

2 I dati possono essere comunicati all’Ufficio federale di polizia se le autorità competenti constatano una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera ad opera della persona controllata.

Art. 34 Cancellazione dei dati

1 I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale vanno cancellati entro trenta giorni.

2 I dati necessari per una procedura pendente in materia di diritto penale, d’asilo o di stranieri sono cancellati soltanto al passaggio in giudicato della decisione o in caso di non luogo a procedere.

3 L’autorità di controllo alla frontiera è responsabile della sicurezza del sistema di riconoscimento facciale e della liceità del trattamento dei dati personali.

Art. 35 Diritti degli interessati

1 I diritti degli interessati, segnatamente quelli d’accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all’aeroporto, nella misura in cui il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali.

2 In assenza di una legge cantonale sulla protezione dei dati si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199212 sulla protezione dei dati (art. 37).

3 Una persona interessata che voglia far valere i propri diritti deve identificarsi e presentare domanda scritta all’autorità di controllo alla frontiera.

4 I dati inesatti vanno rettificati d’ufficio.

Art. 36 Sicurezza dei dati

1 La sicurezza dei dati è retta dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all’aeroporto, nella misura in cui il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali. In assenza di una legge cantonale sulla protezione dei dati si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199313 relativa alla legge

12 RS 235.1

13 RS 235.11