Avamprogetto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine
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Art. 26 Collaborazione delle autorità
1 Le autorità cantonali e federali preposte all’esecuzione delle disposizioni sull’entrata evadono le domande senza indugio. Ciò facendo collaborano strettamente tra loro.
2 Il DFAE o l’UFM sottopone per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l’ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle seguenti autorità, segnatamente:
a. all’Ufficio federale di polizia;
b. al Segretariato di Stato dell’economia (seco);
c. all’Amministrazione federale delle finanze;
d. agli uffici cantonali degli stranieri.
3 L’UFM allestisce rapporti sull’immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti e il controllo alla frontiera. In tale contesto collabora con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate e coopera alla formazione e al perfezionamento dei funzionari incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 27 Collaborazione con imprese di trasporto di persone
1 L’UFM collabora con le imprese di trasporto di persone del traffico di linea concessionato transfrontaliero, segnatamente:
a. cooperando alla formazione e al perfezionamento nell’ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi atti a impedire l’entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio e dei visti necessari;
b. prestando consulenza in materia di prevenzione e di individuazione di documenti e visti contraffatti.
2 Le modalità della collaborazione possono essere convenute nella concessione stessa o in un accordo.
Sezione 7: Sorveglianza dell’arrivo all’aeroporto
Art. 28 Sistema di riconoscimento facciale
L’autorità di controllo alla frontiera può impiegare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l’articolo 103 capoverso 1 LStr11. Il sistema è basato su una procedura biometrica per misurare i lineamenti delle persone che arrivano all’aeroporto.
11 RS 142.20.