Avamprogetto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine
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e. prima di partire hanno prenotato un posto per proseguire il viaggio.
2 In deroga al capoverso 1, sono soggetti all’obbligo del visto i cittadini di Afghanistan, Angola, Bangladesh, Camerun, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea, India, Iran, Libano, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka e Turchia.
3 Non sono soggetti all’obbligo del visto di cui al capoverso 2:
a. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido;
b. i titolari di un passaporto valido e di un permesso di dimora o di domicilio valido;
c. i titolari di un passaporto valido e di un visto valido o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Canada, Monaco, San Marino, dagli Stati Uniti d’America o da uno Stato membro dell’AELS o dell’UE.
4 I cittadini di Iraq e Somalia necessitano in ogni caso di un visto.
Sezione 2: Dichiarazione di garanzia, assicurazione di viaggio e altre garanzie
Art. 6 Dichiarazione di garanzia
1 L’autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile in Svizzera (garante) per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti.
2 Per gli stranieri non soggetti all’obbligo del visto che non provengono da Stati dell’AELS o dell’UE, la dichiarazione di garanzia può essere chiesta dagli organi di controllo alla frontiera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.
3 Possono firmare una dichiarazione di garanzia:
a. i cittadini svizzeri;
b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
c. le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.
Art. 7 Portata
1 Il garante s’impegna a coprire le spese per il sostentamento e il ritorno, comprese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche. La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.