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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine

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c. persone che godono di privilegi e immunità in virtù delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 19619 sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 196310 sulle relazioni consolari o in virtù di accordi di sede con la Svizzera.

2 In casi particolari e d’intesa con l’UFM, il DFAE può autorizzare al rilascio del visto anche altri servizi oltre alle rappresentanze all’estero.

Art. 22 DFGP

Il DFGP determina:

a. le domande di visto da sottoporre all’UFM in via generale;

b. le modalità per le iscrizioni nei documenti di viaggio esteri e per la conservazione degli atti legati al visto.

Art. 23 UFM

1 Il rilascio del visto compete all’UFM. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l’articolo 21, come pure quelle delle autorità cantonali in materia di stranieri se per il soggiorno previsto è richiesto un permesso di dimora.

2 All’UFM competono tutti i compiti non attribuiti a un’altra autorità federale, in particolare il disciplinamento dell’obbligo di consultazione nel caso singolo, dell’allestimento di rapporti sui visti rilasciati e rifiutati, nonché della statistica in materia di visti.

Art. 24 Competenze delle rappresentanze all’estero e degli organi di control-

lo alla frontiera

1 Fatti salvi gli articoli 21 e 22, le rappresentanze all’estero rilasciano autonomamente il visto su incarico dell’UFM:

a. per uno o più transiti, purché avvengano entro 48 ore (visto di transito);

b. per una o più entrate in vista di un soggiorno inferiore a tre mesi secondo l’articolo 13 capoverso 1 (visto d’entrata); all’occorrenza chiedono il parere dell’autorità cantonale competente (art. 13 cpv. 3).

2 In via eccezionale, il visto può essere rilasciato dagli organi di controllo alla frontiera secondo le disposizioni dell’UFM.

Art. 25 Sorveglianza

Il DFAE e il DFGP sorvegliano l’esecuzione delle disposizioni sul visto.

9 RS 0.191.01.

10 RS 0.191.02.