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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine

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3 Per l’entrata e l’uscita in gruppo sono riconosciuti passaporti collettivi o liste collettive se:

a. tali documenti sono stati rilasciati per un minimo di cinque e un massimo di 50 persone;

b. tutte le persone elencate sono cittadini dello Stato che rilascia il documento e dispongono di un certificato d’identità ufficiale e individuale corredato di fotografia; e

c. il capogruppo è in possesso di un passaporto valido e riconosciuto.

4 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può, in casi motivati, autorizzare deroghe all’obbligo del passaporto.

Art. 3 Visto

Gli stranieri che vogliono entrare in Svizzera devono, per principio, essere in possesso di un visto.

Art. 4 Esenzione dall’obbligo del visto

1 Non necessitano di un visto:

a. i cittadini di Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia;

b. le persone con doppia cittadinanza, svizzera e straniera;

c. gli stranieri con un permesso di dimora, di domicilio o per frontalieri valido o in possesso di un documento rilasciato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);

d. i membri degli equipaggi aerei in servizio in possesso di un certificato di membro dell’equipaggio giusta l’appendice 9 della convenzione del 7 dicembre 19443 relativa all’aviazione civile internazionale;

e. i titolari di un passaporto valido del loro Paese e di un permesso di soggiorno permanente di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che, in qualità di lavoratori distaccati, possono appellarsi4 alle disposizioni dell’accordo sulla libera circolazione delle persone5 o della Convenzione AELS6; il permesso di

3 RS 0.748.0.

4Art. 5 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone in combinato disposto con gli art. 17 e 21 dell’all. I all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) nonché art. 5 dell’allegato K della Convenzione AELS in combinato disposto con gli art. 16 e 20 dell’all. K – app. 1 della Convenzione AELS (RS 0.632.31).

5Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

(RS 0.142.112.681).

6Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio

(RS 0.632.31).