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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine

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e. Protocollo del ...6 tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all’adesione del Principato del Liechtenstein all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio].

Sezione 2: Entrata

Art. 2 Condizioni d’entrata

1 Le condizioni d’entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi sono rette dall’articolo 5 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 20067 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen).

2 I mezzi finanziari di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettera c del Codice frontiere Schengen8 sono considerati sufficienti se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi denaro contante o depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un’assicurazione di viaggio e altre garanzie (art. 7-11).

3 Gli stranieri che intendono soggiornare in Svizzera per più di tre mesi devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettere a, d ed e del Codice frontiere Schengen, anche le seguenti condizioni d’entrata:

a. devono, all’occorrenza, essere in possesso di un visto nazionale secondo l’articolo 4 capoverso 2;

b. devono adempire le specifiche condizioni d’ammissione previste dalla legge sugli stranieri per lo scopo di soggiorno dichiarato.

4L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può, in singoli casi, autorizzare l’entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi, in particolare per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 5 par. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).

Art. 3 Passaporto

1 L’obbligo del passaporto è retto dall’articolo 5 paragrafo 1 lettera a del Codice frontiere Schengen9 e dall’allegato 11 dell’istruzione consolare comune diretta alle

6 RS ... ; RU … ; FF…

7 GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1.

8 GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1.

9 GU L 105 del 13.04.2006, pag. 5.