Avamprogetto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine
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h. servizi transfrontalieri, attività lucrativa per conto di un datore di lavoro straniero o colloqui d’affari, purché non superino otto giorni per anno civile. Sono eccettuate le attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse;
i. uno o più transiti e transito aeroportuale.
2 I Cantoni possono pronunciarsi in anticipo sulle domande di visto di cui al capoverso 1. L’UFM stabilisce i casi in cui la rappresentanza all’estero, prima di rilasciare il visto, deve chiedere il parere dell’autorità cantonale competente o dell’UFM.
3 La rappresentanza all’estero può rilasciare il visto soltanto previa autorizzazione dell’autorità competente (art. 27 e 30), se:
a. il soggiorno supera la durata di tre mesi; o se
b. indipendentemente dalla durata del soggiorno, viene indicato uno scopo diverso da quelli elencati al capoverso 1.
4 La rappresentanza all’estero può rilasciare un visto d’eccezione secondo l’articolo 2 capoverso 4 soltanto con l’autorizzazione dell’UFM. Questo provvede a informare gli altri Stati vincolati da un Accordo di associazione (art. 16 CAS27).
Art. 15 Scopo vincolato
Lo straniero è vincolato allo scopo del viaggio e del soggiorno stabiliti nel visto.
Art. 16 Periodo di validità
La validità del visto è retta dall’articolo 11 CAS28.
Art. 17 Autorizzazione a rientrare in Svizzera (Visto di ritorno)
L’UFM e, su sua istruzione, le autorità cantonali di polizia degli stranieri possono, in casi speciali, rilasciare visti di ritorno a stranieri la cui presenza in Svizzera non è regolata da un permesso di dimora o di domicilio.
Sezione 5: Rifiuto e revoca del visto
Art. 18 Rifiuto del visto
1 Il visto è rifiutato se
a. lo straniero non adempie le condizioni d’entrata di cui all’articolo 2;
b. non vengono prodotti i documenti necessari a valutare la domanda di visto;
27 GU L 239 del 22.09.2000, pag. 19.
28 GU L 239 del 22.09.2000, pag. 19.