Avamprogetto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine
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g. riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo;
h. luogo, data e ora del rilevamento.
2 Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica del viso e memorizza i dati ottenuti.
3 I dati di cui al capoverso 1 lettere a-f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni orali della persona in questione.
Art. 38 Condizioni per il rilevamento dei dati
I dati di cui all’articolo 37 possono essere rilevati quando una persona che giunge in un aeroporto svizzero per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 39 Condizioni per interrogare il sistema
I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l’identità o la provenienza di una persona che:
a. nella zona di transito dell’aeroporto, viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d’asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e
b. non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.
Art. 40 Procedura per interrogare il sistema
1 Se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 38 e 39, viene acquisita un’immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.
2 Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all’articolo 37 capoverso 1.
3 L’immagine statica e i relativi dati biometrici destinati al confronto con l’immagine primaria vanno cancellati appena terminata l’interrogazione del sistema.
Art. 41 Comunicazione dei dati ad altri enti
1I dati di cui all’articolo 37 capoverso 1 possono, in singoli casi, essere trasmessi ai seguenti servizi amministrativi che ne necessitano per una procedura d’asilo o d’allontanamento:
a. UFM;
b. uffici cantonali degli stranieri;
c. rappresentanze all’estero.