Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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2 Commento ai singoli articoli1

Art. 55 Celebrazione degli atti pubblici. Definizione

L’«atto pubblico» – un atto ufficiale di giurisdizione volontaria o non contenziosa (GULDENER, pagg. 9, 12) – è un documento in cui un pubblico ufficiale rogatore competente per territorio o per materia registra, nella forma e secondo la procedura prescritte, dichiarazioni costitutive di un negozio giuridico o di una procedura oppure fatti giuridicamente rilevanti. Questa definizione legale riprende la formulazione dell’articolo 2 dell’ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE; RS 943.033) e corrisponde alla definizione classica data dal Tribunale federale (DTF 99 II 161 consid. 2a: «La celebrazione degli atti pubblici consiste nell’annotazione di fatti giuridicamente rilevanti o di dichiarazioni costitutive di un negozio giuridico da parte di una persona incaricata di questo compito dallo Stato, nella forma e secondo la procedura prescritte» [traduzione]; cfr. anche il messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero [Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti reali], FF 2007 4845, pag. 4904; CARLEN, pag. 88). Il concetto di celebrazione dell’atto pubblico si compone di cinque elementi: allestimento di un atto scritto autonomo, determinato contenuto dello scritto, prescrizioni di forma del diritto positivo, procedura prescritta e celebrazione della procedura da parte di un pubblico ufficiale rogatore competente per materia e per territorio (RUF,

n. marg. 159).

Oggetto della celebrazione degli atti pubblici possono essere sia le dichiarazioni di volontà sia diverse procedure o fatti, ossia l’attestazione notarile (cfr. MARTI, pag. 27 seg., 121 seg.; RUF, n. marg. 475 segg., 484, 1499). Spetta alla prassi creare coerenza logica e concettuale tra la definizione legale esistente e l’attestazione pubblica di dichiarazioni di volontà, procedure e fatti secondo l’articolo 55l cpv. 1 AP tit. fin. CC.

Art. 55a Norme dei Cantoni

Il diritto federale definisce i casi in cui va redatto un atto pubblico e disciplina i contenuti di diritto materiale che necessitano dell’atto pubblico o, in altre parole, la portata dell’obbligo della forma dell’atto pubblico (RUF, n. marg. 143; cfr. anche DTF 125 III 133 consid. 4b). Salvo che per testamenti, contratti successori, donazioni a causa di morte e contratti di vitalizio (art. 499 segg., 512 cpv. 1 CC, art. 245 cpv. 2, art. 522 cpv. 1 CO), sono i Cantoni a stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici; la presente disposizione riprende immutato l’articolo 55

1 Dottrina: CHRISTIAN BRÜCKNER, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993; LOUIS CARa LEN, Notariatsrecht der Schweiz, Zurigo1976; CLAUDIA ECKERT, IT-Sicherheit, 6 ed., Monaco 2009; MAX GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, Zurigo1954; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berna 1986; HANS HUBER, Die öffentliche Beurkundung als Begriff des Bundesrechts, ZBGR 69/1988, pag. 229 e segg. (fondamentale); DANIEL MARK- WALDER, Public Key Infrastructure, Zurigo 2009; HANS MARTI, Notariatsprozess, Berna 1989; MICHEL MOOSER, Le droit notarial en Suisse, Berna 2005; ALEXANDER ROSSNAGEL et al., Scannen von Papierdokumenten, Baden-Baden 2008; PETER RUF, Notariatsrecht, Langenthal 1995; SIMON SCHLAURI, Elektronische Signaturen, Zurigo 2002; JÖRG SCHMID, Die öffentliche Beurkundung von Schuldverträgen, diss. Friburgo 1988 (cit. SCHMID); JÜRG SCHMID, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser (ed.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II a (art. 457–977 CC, art. 1–61 tit. fin. CC), 4 ed., Basilea 2011 (cit. BSK-SCHMID); INGEBORG a SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 5 ed., Berna 2009; ANDRE- AS VON TUHR, Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, vol. II, 1. Hälfte, Monaco e Lipsia 1914; ROLF H. WEBER/ANNETTE WILLI, IT-Sicherheit und Recht, Zurigo 2006.