Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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Il pubblico ufficiale rogatore viola l’obbligo di celebrare l’atto pubblico - con conseguenze disciplinari e se del caso patrimoniali (cfr. CARLEN, pag. 48; MARTI, pag. 39; RUF, n. marg. 629) –, se lascia trasparire che non ha intenzione di celebrare l’atto pubblico (RUF, n. marg. 622) o se accetta di occuparsi del negozio ma non lo conclude entro termini utili (CARLEN, pag. 145; RUF, n. marg. 622, 1015). Il pubblico ufficiale rogatore non può lasciare in sospeso una pratica, ma deve evaderla velocemente. La precedenza va data a pratiche urgenti, come l’attestazione del testamento pubblico di un malato grave (CARLEN, pag. 123).

Art. 55e Informazioni giuridiche

L’obbligo di fornire informazioni giuridiche è un requisito minimo prescritto dal diritto federale (MARTI, pag.35), tanto più che il pubblico ufficiale rogatore ha il compito di informare entrambe le parti contrattuali della portata dei loro obblighi (DTF 90 II 284 consid. 8). La portata dell’obbligo di fornire informazioni giuridiche è stabilita dal diritto cantonale, ma già lo scopo e il senso dell’atto pubblico secondo il diritto federale impongono al pubblico ufficiale rogatore di fornire un minimo di informazioni: da un lato infatti la volontà di stipulare il negozio deve essere accertata in modo sicuro con l’aiuto del pubblico ufficiale ed espressa in una forma giuridica valida e adatta allo scopo, dall’altro il pubblico ufficiale deve informare le parti sulle lacune e sui pericoli del negozio giuridico che intendono stipulare (SCHMID, pag. 45 seg.). L’informazione avviene soprattutto durante la procedura preliminare alla celebrazione dell’atto (CAR-LEN, pag. 124), ma ciò non esclude che le parti richiedano o abbiano bisogno di chiarimenti legali durante la procedura principale (MARTI, pag. 101). Il pubblico ufficiale rogatore non può delegare la comunicazione delle informazioni giuridiche a un ausiliario (Ufficio federale di giustizia, ZBGR/RNRF 64/1983, pag. 346). Spetta a dottrina e giurisprudenza stabilire fino a che punto l’obbligo di fornire informazioni giuridiche si applichi anche alle attestazioni notarili (cfr. MOOSER, n. marg. 701 e rinvii).

Va valutato caso per caso quanto approfondite debbano essere le informazioni giuridiche fornite dal pubblico ufficiale rogatore (CARLEN, pag. 125, 142; RUF,

n. marg. 940). L’informazione può essere tralasciata se le parti sono esperte di diritto, versate negli affari e a conoscenza delle nozioni formali e materiali; deve essere invece quanto più approfondita e intensa se le parti non sono esperte di diritto, non hanno esperienza e non hanno chiari il significato e le conseguenze legali del negozio (CARLEN, pag. 125). «La portata dell’obbligo d’informazione è fissata in base alle esigenze delle parti contrattuali, cioè secondo il tipo di negozio e le conoscenze delle persone da informare [...] In tal senso l’informazione è irrinunciabile; il notaio deve illustrare alle parti contraenti l’oggetto, la forma giuridica e le conseguenze legali del negozio» (DTF in ZBGR/RNRF 81/2000, pag. 62, traduzione). L’obbligo di fornire informazioni giuridiche sussiste anche quando la parte contraente presenta un atto già preparato (CARLEN, pag. 125). Se le parti non si lasciano istruire, il pubblico ufficiale deve rifiutare la celebrazione dell’atto pubblico (DTF 90 II 283).

La comunicazione delle informazioni giuridiche da parte del pubblico ufficiale rogatore consiste nell’illustrare alle parti la forma, il tipo, il significato giuridico e le conseguenze del negozio (CARLEN, pag. 124).

− Le informazioni giuridiche di tipo formale consistono nel chiarire la forma da scegliere per il negozio e le diverse procedure di documentazione di cui tener conto (cfr. CARLEN, pag. 124; RUF, n. marg. 885). Se sono possibili più forme, il pubblico ufficiale rogatore deve chiarire alle parti i vantaggi e gli svantaggi di ognuna (RUF, n. marg. 886).