Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine

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parte del giudice. Le copie e le certificazioni in forma elettronica ottengono così piena e illimitata forza probatoria secondo l’articolo 9 CC o 179 CPC. Per gli originali in forma elettronica deve valere lo stesso. Dato il suo effetto radicale sul diritto probatorio, l’equivalenza delle forme non va regolata a livello di ordinanza, ma di legge. Secondo la normativa proposta sono contemplati tutti gli atti pubblici in forma elettronica menzionati all’articolo 55n capoverso 1 AP tit. fin. CC, nella misura in cui siano stati creati nel rispetto dei requisiti dettati dalla legge federale e dalle disposizioni dell’ordinanza e posseggano pertanto la capacità probatoria o il valore probatorio necessario. Gli atti pubblici in forma elettronica così realizzati possono essere usati negli scambi con tutte le autorità che hanno introdotto la comunicazione elettronica (cpv. 2). La decisione di introdurre la comunicazione elettronica spetta tuttavia ai Cantoni. Il capoverso 2 intende chiarire che dal punto di vista territoriale la disposizione può essere oggetto di una riserva importante.

Anche se il margine di manovra è limitato, i Cantoni possono decidere liberamente di disciplinare in modo più dettagliato, nel rispetto dei requisiti federali, in che modo deve avvenire la celebrazione dell’atto pubblico elettronico sul proprio territorio. In tale contesto, i legislatori cantonali possono tener conto di diverse peculiarità procedurali del diritto cantonale. Inoltre, per quanto riguarda la sicurezza dei dati, i Cantoni possono andare oltre la normativa federale e imporre requisiti più severi.

Art. 55r Requisiti tecnici e art. 55p Registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori

L’articolo 55r AP tit. fin. CC corrisponde in sostanza all’articolo 55a capoverso 4 tit. fin. CC. In aggiunta alla normativa vigente, il progetto chiarisce tuttavia che le disposizioni che il Consiglio federale deve emanare devono garantire, tra le altre cose, l’integrità (veridicità, completezza e integrità dei dati), la leggibilità, l’autenticità (verificabilità dell’autore) e la sicurezza permanenti dei dati. Queste quattro caratteristiche degli atti pubblici in forma elettronica sono particolarmente importanti nel caso degli originali in forma elettronica, ragion per cui necessitano di una base giuridica esplicita già a livello di legge. Poiché la materia è oggetto di una rapida evoluzione tecnologica, si rinuncia a una regolamentazione dettagliata a livello di legge, preferendo concretizzare le disposizioni nelle ordinanze, segnatamente nella OAPuE in vigore dall’1° gennaio 2012. Considerazioni analoghe valgo no per la procedura di realizzazione dell’atto originale in forma elettronica, che si rifà alla procedura per le copie elettroniche (art. 10 OAPuE).

Dei quattro requisiti, quello della «sicurezza» è una specie di «contenitore» che include anche gli altri tre e che è definito dalla dottrina, indipendentemente da tecnologie e standard specifici, come «lo stato che in cui ci si trova quando funzionano tutte le misure tecniche, personali e organizzative per tutelare la disponibilità, la riservatezza e l’integrità di sistemi, risorse e informazioni salvate o elaborate elettronicamente» (WEBER/WILLI, pag. 6, traduzione). Questa definizione assume una funzione guida in combinazione con le disposizioni di esecuzione. L’esigenza di sicurezza è ripresa anche dall’articolo 55a capoverso 4 tit. fin. CC in vigore.

Generalmente, il concetto di «integrità» è definito nel modo seguente: durante un periodo di tempo determinato, al documento non devono poter essere apportate integrazioni, modifiche o cancellazioni senza che esse siano dimostrabili in modo affidabile (MARKWALDER, n. marg. 28; ECKERT, pag. 7 segg.). Si tratta di migliorare e mantenere il valore del contenuto dei documenti in forma elettronica. Uno degli scopi dell’atto pubblico è assicurare le prove (BRÜCKNER, n. marg. 240; SCHMID, pag. 34; BSK-SCHMID, art. 55 tit. fin. CC N 8). Tale scopo deve essere garantito permanentemente anche per l’atto originale in forma elettronica. Vanno quindi definiti dei requisiti