Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 39 pagine
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rimosso. In questo contesto, i Cantoni devono designare l’autorità nel luogo di realizzazione dell’atto preposta che attesta la competenza del pubblico ufficiale rogatore e il rispetto delle prescrizioni procedurali determinanti.
3.2.2 Atto originale in forma elettronica
L’articolo 55o capoverso 2 AP tit. fin. CC prevede l’uso degli atti pubblici in forma elettronica se il Cantone interessato ha introdotto la possibilità di effettuare transazioni elettroniche.
Visto l’articolo 949a capoverso 1 numero 3 CC, il Consiglio federale ha stabilito che l’introduzione della comunicazione elettronica per il registro fondiario è facoltativa (art. 39 cpv. 1 ORF [RS 211.432.1]).
Per il registro di commercio ha invece stabilito una norma diversa: oltre all’iscrizione su carta, dal 1° gennaio 2013 deve essere possibile l’iscrizione elettronica (art. 16 cpv. 2 e art. 175 dell’ordinanza sul registro di commercio [ORC; RS 221.411] in combinato disposto con l’art. 929a cpv. 2 CO). Nell’ambito della definizione della tariffa per la realizzazione di atti pubblici in forma elettronica, spetta ai Cantoni valutare le ripercussioni del progetto. Quest’ultimo comporta ad esempio una riduzione dell’onere per la custodia degli atti pubblici in forma elettronica che diventa di competenza della Confederazione. Inoltre, viene a mancare l’obbligo di creare copie elettroniche dell’atto pubblico in forma elettronica (cfr. commento all’articolo 55q AP tit. fin. CC).
3.3 Per l’economia e la società
3.3.1 Requisiti minimi prescritti dal diritto federale
L’aggiornamento dei requisiti minimi prescritti dal diritto federale per la celebrazione degli atti pubblici comporta un significativo aumento della certezza del diritto, poiché i negozi che richiedono la forma dell’atto pubblico hanno un’importanza economica e sociale notevole.
3.3.2 Atto originale in forma elettronica
Con l’introduzione dell’atto originale in forma elettronica l’intera comunicazione con le autorità cantonali può essere svolta elettronicamente. Ne consegue una riduzione dell’onere temporale che lascia prevedere ripercussioni positive per l’economia e la società.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 122 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza legislativa nel settore del diritto civile.
4.2 Delega di competenze legislative
In virtù dell’articolo 55a capoverso 4 del titolo finale del Codice civile vigente, il Consiglio federale svizzero ha il compito di emanare disposizioni mediante ordinanza. La